Diffida ad adempiere e messa in mora con lettera non raccomandata





Nell’ipotesi di comunicazione inviata per posta semplice (senza raccomandata con avviso di ricevimento), non potrà esserci prova di notifica





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Ho ricevuto per posta una messa in mora da parte di un recupero crediti (77 Euro): la messa in mora con posta semplice (non raccomandata) é valida?

Con la notifica della comunicazione di diffida e messa in mora, all’importo dovuto dal debitore che non adempie alla richiesta di saldare il proprio debito, potranno essere applicati dal creditore, a decorrere dalla data di notifica, gli interessi moratori.

Tuttavia, nell’ipotesi di diffida e messa in more del debitore con invio al destinatario di comunicazione per posta semplice (senza raccomandata), non potrà esistere prova di invio: in tale ipotesi, infatti, il creditore non potrà esibire la documentazione (di Poste Italiane o della società che gestisce la casella di Posta Elettronica Certificata del creditore) che attesti l’invio e (qualora la raccomandata non sia RR) l’avvenuta consegna del plico al debitore.

Ed allora, qualora il creditore ricorresse successivamente per decreto ingiuntivo pretendendo l’importo ottenuto applicando al debito originario anche gli interessi moratori, il debitore potrebbe opporsi a questi ultimi, eccependo l’omessa costituzione in mora ex articolo 1219 del codice civile,

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16 Maggio 2022 · Ludmilla Karadzic

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