Fornitura di energia elettrica – Maxi conguaglio dopo 6 mesi dalla chiusura del contratto e dal passaggio a nuovo fornitore

Fornitura energia elettrica e bollette












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Dopo 6 mesi dal passaggio a nuovo fornitore (Eni) avvenuto a maggio 2019, il vecchio gestore (ENEL) dopo avere emesso a giugno/luglio tanto di fattura finale da me pagata (ed essendo in regola con i pagamenti pensavo fosse finita li) ci ripensa e invia un’altra fattura (di nuovo denominata di cessazione) per circa 600 euro relativa a periodi da ottobre 2018 ad aprile 2019. A questo punto per loro è possibile eventualmente rivalersi con il CMOR?

Non sono tenuti a comunicare tutti i consumi con la fattura finale? Se venisse addebitato il CMOR e (in linea puramente teorica) cambiassi di nuovo gestore il CMOR di due gestori prima “seguirebbe” il consumatore?

Bisognerebbe capire per quale motivo è stata emessa la fattura finale ENEL relativa al periodo intercorrente da ottobre 2018 ad aprile 2019. La fattura finale dovrebbe integrare la differenza fra i consumi stimati fino alla data di passaggio al nuovo operatore ENI e quelli effettivi rilevati alla stessa data.

Peraltro, in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, il distributore deve compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW (in pratica, tutti o quasi i clienti domestici). Si tratta di un tentativo, e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre c’è qualcuno in casa quando arriva il letturista. E’ inoltre previsto un ulteriore tentativo di lettura nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.

In caso di contatore elettronico già attivato per rilevare i consumi per fasce orarie, il distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica.

Questo per dire che il conguaglio per una eventuale differenze fra consumi stimati e consumi effettivi dipende pure del tipo di contatore nonchè dal luogo in cui esso è stato installato.

In ogni caso, una eventuale bolletta a conguaglio per differenza fra consumi effettivi e consumi stimati non può essere riconducibile a periodi risalenti all’anno precedente. Deve esserci dell’altro.

La prima cosa da fare, dunque, è presentare reclamo formale (trasmesso con raccomandata AR in piego) ad ENEL chiedendo di giustificare gli importi inclusi nella fattura di cessazione per il periodo da ottobre 2018 ad aprile 2019. Solo così sarà possibile chiarire il contenzioso in sede di una eventuale successiva fase di conciliazione.

Decidere semplicemente di far finta di niente, non pagare quanto richiesto e nemmeno inoltrare un reclamo non è buona prassi: equivale a fornire alla controparte tutti gli elementi per uscire vittoriosa dall’evoluzione del contenzioso.

Il CMOR (Corrispettivo MORosità) viene addebitato nella bolletta emessa dal nuovo fornitore nel caso in cui persista la morosità e il cliente abbia cambiato fornitore.

Ai fini della determinazione del credito, possono essere considerate tutte le fatture non pagate che abbiano contabilizzato consumi, o parte di consumi, relativi agli ultimi 2 mesi di erogazione del servizio. L’importo del credito è pari alla somma degli importi relativi di queste fatture non pagate, senza l’esigenza di scorporare la parte di tali fatture relativa agli specifici consumi degli ultimi due mesi.

Giocando con il CMOR e con la migrazione ad altri fornitori per non ottemperare all’ingiusta pretesa di ENEL, quindi, rischia di aprire un fronte ancora più ampio senza trovare una soluzione definitiva al problema.

Qualsiasi contenzioso con la società fornitrice di energia va risolto presentando reclamo, attendendo la risposta e se questa non arriva, oppure è ritenuta non soddisfacente, aderendo al servizio di conciliazione (obbligatoria) istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA). Qualora anche con la conciliazione il consumatore non si ritenesse soddisfatto, egli potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

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18 Ottobre 2019 · Giovanni Napoletano

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