Assegno divorzile dopo matrimonio breve e senza figli? – Può non essere riconosciuto

Assegno di mantenimento, assegno di mantenimento o divorzile per coniuge e figli












Sto divorziando da mia moglie dopo un matrimonio durato appena sei mesi: preciso che non abbiamo figli e lei ha un lavoro autonomo.

Mi ha annunciato che chiederà comunque, tramite il suo avvocato, la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Ma mantenimento per cosa?

Posso fare qualcosa?

In alcuni casi, la breve durata del rapporto matrimoniale, la mancanza di figli, l’irrilevanza del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune non giustifica la richiesta di un assegno divorzile.

E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12021/2019.

I Giudici della Suprema Corte, confermando il principio di diritto espresso dagli Ermellini nella sentenza delle Sez. Unite n. 18287/2018 in tema di assegno divorzile. ribadiscono l’abbandono del criterio esclusivo del mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, ritenendo, invece, necessario per l’ottenimento da parte del richiedente l’assegno, l’applicazione del principio perequativo, compensativo e quello assistenziale.

Il criterio composito che caratterizza l’assegno di divorzio impone di analizzare, quindi, la durata del rapporto matrimoniale, l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione del patrimonio comune ovvero a quello dell’altro coniuge, le eventuali scelte concordate nella gestione della famiglia, la presenza di figli minori o che hanno bisogno di assistenza, la possibilità oggettiva e non astratta di ottenere un lavoro da parte del coniuge richiedente.

L’orientamento della Cassazione richiede, quindi, una attività assertiva e probatoria a carico del coniuge richiedente che non può assolutamente limitarsi a richiamare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la differenza meramente quantitativa tra i due patrimoni dei due ex coniugi.

Nella sentenza in esame, la Cassazione rigetta il ricorso e la richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile in quanto la ricorrente nel corso dei gradi di giudizio si era limitata ad indicare la sproporzione tra i due redditi e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Gli Ermellini ribadiscono, invece, come la breve durata del rapporto matrimoniale, la mancanza di figli, l’irrilevanza del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune non giustificasse assolutamente la richiesta.

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24 Maggio 2019 · Genny Manfredi