Mancata dichiarazione di occupazione e TARI non pagata

In caso di subentro, l'obbligato resterebbe sempre l'intestatario del contratto di locazione registrato.












Sono intestatario, insieme ad altre due persone, di un contratto di affitto 4+4 per un appartamento a Milano e scopro solo ora, stupidamente, che per il pagamento della TARI è necessario fare un’iscrizione al comune. Il contratto è attivo da poco più di due anni (iniziato a marzo 2018).

Che tipo di sanzioni mi verranno addebitate? Inoltre stiamo per lasciare la casa, come funzionerebbe nel caso in cui procedessimo a un subentro?

In caso di subentro, l’obbligato resterebbe sempre l’intestatario del contratto di locazione registrato. Altrimenti, bisognerà comunicare al Comune, dove è ubicato l’immobile, la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data effettiva di cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dell’immobile.

Con il decreto legge 124/2019 (entrato in vigore il 27 ottobre 2019) è stato esteso ai tributi locali il ravvedimento operoso lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

I versamenti omessi o insufficienti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi – calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito – della sanzione in misura ridotta.

La sanzione ridotta è pari:

  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione;

Ma per beneficiare della riduzione bisogna avviare la procedura di ravvedimento operoso prima di che vengano notificati accertamenti.

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17 Giugno 2020 · Carla Benvenuto