In riferimento a questo topic, riporto la risposta del CORECOM: con la presente Le spieghiamo per un ultima volta, come già segnalato nelle nostre comunicazioni precedenti, il Corecom di Bolzano è impossibilitato a riaprire il Suo procedimento UG/517277/2022, debitamente archiviato per mancata comparizione dell’utente.
Tramite il portale CONCILIAWEB LEI NON PUÓ PIÚ PRESENTARE UNA NUOVA CONCILIAZIONE avente il medesimo oggetto del già menzionato procedimento UG/517277/2022.
In quanto si tratta di una “archiviazione per mancata comparizione” non è neanche possibile presentare l’istanza di secondo grado (la definzione)!
Articolo 12 Esito dell’udienza di conciliazione
3. Se la parte convenuta non compare in udienza, il Conciliatore dà atto nel verbale dell’esito negativo della procedura di conciliazione. Se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e il procedimento è archiviato, salvo i casi di giustificato impedimento, prontamente comunicati al CORECOM, per i quali può disporsi un rinvio.
Articolo 14 Istanza di definizione della controversia
1. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 3 abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di conciliazione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere al CORECOM competente ai sensi dell’articolo 3, comma 3, di definire la controversia. La parte che, avendo presentato istanza di conciliazione, non ha partecipato alla relativa procedura, non può chiedere la definizione della controversia ai sensi del presente Capo, fatta salva la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni.
Per ogni ulteriore informazione in merito, La invitiamo a contattare direttamente l’AGCOM al seguente indirizzo pec: agcom@cert.agcom.it o di agire giudizialmente.
Se ne ha voglia, può rispondere al mittente che il cliente consumatore resta disorientato dalle fallaci informazioni riportate qui, a proposito delle FAQ Conciliaweb, nel paragrafo:
In caso di esito negativo della procedura di conciliazione cosa è possibile fare?
contenuto che riproponiamo integralmente:
Nel caso in cui nel corso dell’udienza di conciliazione le parti non trovino un accordo per risolvere in maniera amichevole la controversia, ovvero nel caso in cui l’udienza non si svolga per assenza di una o di entrambe le parti e quindi il tentativo abbia un esito negativo, si possono percorrere due strade:- se non sono decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione della procedura conciliativa, si può rimettere la decisione della controversia al Corecom di Bolzano.– si può ricorrere alla giustizia ordinaria.
Si tratta delle FAQ pubblicate sul sito del Comitato provinciale di Bolzano per le comunicazioni che, su incarico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) esercita numerose funzioni di controllo e garanzia, tra cui, appunto, ci dovrebbe essere la riassunzione della procedura conciliativa web, qualora l’udienza non si svolgesse per assenza di una o di entrambe le parti.
Si tratta di una fonte qualificata e non di un sito Pizza & Fichi qualsiasi, e pertanto ci troviamo di fronte ad un evidente caso di disinformazione ed omesso aggiornamento di un sito istituzionale. Ne prendiamo atto con immenso rammarico.
10 Maggio 2022 · Giovanni Napoletano
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