DOMANDA
Mia sorella ha iniziato a lavorare a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia dal 1973 al 28/2/1979.
Dall’ 1/3/1979 è passata a tempo indeterminato fino al giorno 25/9/2019 (giorno in cui è deceduta).
A noi 3 fratelli unici beneficiari rimasti il Ministero della Giustizia di Napoli ci ha fatto compilare tutti i documenti previsti ai fini della liquidazione. A Febbraio 2020 essendo io il più grande dei fratelli il Ministero della Giustizia mi ha inviato i documenti relativi all’ ultimo importo lordo percepito nell’anno da 1/1/2019 fino al giorno del decesso 25/9/2019.
Nel documento ai fini dei periodi valutabili sono riportate le date del periodo a tempo indeterminato dal’ 1/3/1979 al 25/9/2019 (giorno del decesso) 40 anni 6 mesi e 24 giorni. Non so perchè i 5 anni di lavoro a tempo determinato non sono stati riportati come periodi valutabili?
Chiedo cortesemente se è possibile avere da parte Vostra un chiarimento o delucidazioni in merito al motivo per cui i 5 anni di lavoro a tempo determinato non sono stati riportati. Perchè in questo caso non sarebbero più 41 anni ma bensì 46.
Chiedo cortesemente delucidazioni in merito, in quanto non so come funziona il TFS/TFR per i dipendenti pubblici del Ministero riguardo gli anni lavorati a tempo determinato nello stesso ente.
RISPOSTA
Cominciamo innanzitutto col dire che il regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio) riguarda il personale assunto dalla Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato entro il 31/12/2000. Per il periodo a tempo determinato, invece, dal 1973 al 28/2/1979, sua sorella ha maturato il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Queste le indicazioni contenute nella circolare INPDAP 30/2002: ricordiamo che la gestione del TFR/TFS e quella previdenziale per i dipendenti pubblici veniva all’epoca posta a carico dell’INPDAP; oggi, in seguito all’entrata in vigore della legge 122/2010, i servizi ex INPDAP sono gestiti dall’INPS.
Qualora fra la decorrenza economica del rapporto a tempo indeterminato (nella fattispecie primo marzo 1979) e la nomina giuridica per l’inquadramento a tempo indeterminato (data che al momento è ignota) intercorreva almeno un giorno, il Trattamento di Fine Rapporto, relativo ad un eventuale periodo di lavoro a tempo determinato immediatamente precedente, veniva corrisposto subito al avoratore/lavoratrice.
Si tratta di una agevolazione (differire di almeno un giorno la data di decorrenza economica e la data di nomina giuridica relative al nuovo contratto a tempo indeterminato) che, spesso, veniva sollecitata dallo stesso interessato per evitare che la somma del TFR maturata con la prestazione a tempo determinato, venisse corrisposta solo in occasione del passaggio in pensione (o in seguito a decesso, come nella fattispecie è avvenuto).
Quindi, per verificare che il TFS liquidato dalla PA sia stato correttamente calcolato in base a 40 anni, 6 mesi e 24 giorni, non le resta che chiedere, al Ministero di Grazie e Giustizia, la data in cui c’è stata, per sua sorella, la nomina giuridica come impiegata a tempo indeterminato, oppure assicurarsi che la defunta avesse già percepito il TFR nel corso del 1979, relativamente ai cinque anni precedenti di prestazioni lavorative effettuate con contratto a tempo determinato.
1 Maggio 2020 - Andrea Ricciardi
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