Limiti trattenute sulle mensilità di pensione accreditate in un conto corrente pignorato


Le mensilità di pensione accreditate dopo il pignoramento del conto possono essere espropriate solo nella misura del 20% eccedente il minimo vitale





Faccio seguito alla mia domanda precedente, relativa al pignoramento del conto corrente postale cointestato dove viene accreditata la pensione: avete detto che si può chiedere di prelevare tutta la pensione se il pignoramento avviene prima dell’accredito che è nel mio caso è di euro 1225 perché c’è una cessione in corso.

Dopo il primo prelievo quando sono i limiti, quanto posso chiedere di prelievo sempre nei limiti della legge?

Nel precedente intervento è stato affermato che se la notifica del pignoramento del conto corrente avviene dopo l’accredito della pensione, il pensionato debitore può prelevare, rivolgendosi al responsabile dell’agenzia di banca o dell’ufficio postale, fino a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, il che nel caso specifico, ma non generalizzabile, equivale a dire che può essere prelevata l’intera mensilità.

Qualora il decreto di assegnazione del saldo al creditore procedente (con la contestuale liberazione del conto corrente dal blocco di operare e disporre disposto dalla banca o da Poste Italiane, terzi pignorati) tardasse a venire, a causa dei soliti ritardi della giustizia italiana, i successivi accrediti della pensione potrebbero essere decurtati solo del 20% della parte eccedente il minimo vitale (oggi valutabile intorno a poco più di mille euro) – in pratica come se fosse stato avviato un pignoramento presso INPS – mentre accrediti di natura non pensionistica potrebbero essere espropriati nella misura del 50%, o del 100% qualora venisse dimostrata, dal creditore procedente, la effettiva esclusiva riconducibilità dell’importo accreditato al debitore cointestatario del conto corrente sottoposto ad azione esecutiva.

Addirittura, qualora il pignoramento del conto corrente fosse disposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), ai sensi dell’articolo 72 bis del DPR 602/1973 (pignoramento diretto senza il coinvolgimento del giudice ordinario che avviene con la citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile) il conto corrente cointestato resterebbe esposto ad espropriazione degli accrediti nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica stessa, ed alle rispettive scadenze, per le restanti somme. In tale ipotesi consigliamo sempre di aprire un altro rapporto di conto corrente (o carta prepagata con IBAN), su cui convogliare, tempestivamente, eventuali accrediti, non pensionistici, in arrivo.

17 Dicembre 2023 · Lilla De Angelis


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