Limite pagamento in contanti – Basta confusione » Non se ne può più

In Italia, il limite per i pagamenti in contanti è attualmente (nel 2026) fissato a 5.000 euro (€4.999,99 il massimo consentito)


DOMANDA

Fra annunci poi smentiti, leggi approvate salvo intese e decreti che modificano le leggi appena approvate qualche giorno prima, sono veramente disgustato e confuso sul limite di utilizzo del contante a partire da gennaio 2026. Vorrei evitare eventuali sanzioni sempre in agguato.

RISPOSTA

La conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha nuovamente messo mano alla soglia da cui scatta il divieto di utilizzare i contanti per i pagamenti, portandola da 3 mila a 2 mila euro a partire dal primo luglio 2020, e poi a mille euro dal primo gennaio 2022. Si tratta di limiti che intervengono nel trasferimento di denaro per qualsiasi ragione: in pratica, salvo modifiche, dal primo gennaio 2022 per comprare un qualsiasi bene del costo superiore o uguale a mille euro, non sarà possibile pagare in contanti.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1/7/2020 la sanzione minima applicabile sarà di 2 mila euro; dal 1/1/2022 varierà ulteriormente a 1.000 euro.

Fino al 30 giugno 2020, pertanto, il limite di utilizzo dal contante resta ancorato all’importo di tremila euro.

In Italia, il limite per i pagamenti in contanti è attualmente (nel 2026) fissato a 5.000 euro (€4.999,99 il massimo consentito). Tale soglia, che era valida anche nel 2025, si applica a trasferimenti tra soggetti diversi (privati o commercianti). Per importi pari o superiori a 5.000€, è obbligatorio l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici o carte.

Ricordiamo che la normativa vigente stabilisce che gli stipendi del settore privato devono essere pagati in modo tracciabile, ovvero con bonifici bancari, pagamenti elettronici, assegni o pagamenti tramite un conto corrente di tesoreria a prescindere dall’importo. In breve, nel settore privato non possono essere utilizzati contanti consegnati direttamente al lavoratore, e che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di pagamento.

Anche per gli stipendi del settore pubblico e le pensioni, restano intatte le norme antiriciclaggio secondo le quali i pagamenti per importi uguali o superiori a mille euro devono essere eseguiti utilizzando esclusivamente bonifici bancari o postali o accredito attraverso carte con IBAN. Sono esclusi da tale obbligo i pagamenti della tredicesima mensilità.

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15 Febbraio 2026