Prestazione occasionale per dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato: tassazione e autorizzazione

Il dipendente pubblico a tempo indeterminato deve farsi autorizzare dall'amministrazione di appartenenza per rendere prestazioni lavorative occasionali


DOMANDA

Lavoro come dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato (non come docente) ed una mia conoscente che vive all’estero, poiché vuole imparare l’italiano, mi ha chiesto delle lezioni private. Per questo tipo di attività, occorre chiedere l’autorizzazione all’amministrazione (come per le prestazioni occasionali) oppure no? Come avverrà la tassazione sulle lezioni private e quale mezzo consigliate per il pagamento? Grazie


RISPOSTA

L’attività occasionale che intende svolgere, ovvero dare lezioni private alla conoscente che vive all’estero, rientra fra le prestazioni occasionali (il fatto che si tratti di lezioni private di lingua italiana non cambia la natura della prestazione). Tanto premesso, l’articolo 53 comma 9 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico stesso. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (a questo proposito c’è da aggiungere che le attività di insegnamento, corsi di aggiornamento e formazione sono generalmente consentite, in quanto rientrano nell’ambito della condivisione della conoscenza e della competenza, senza conflitti con il servizio pubblico). Per quel che riguarda la tassazione, l’importo percepito dall’attività occasionale cumula reddito imponibile con il reddito spettante per la prestazione lavorativa a tempo indeterminato resa presso la Pubblica amministrazione ed è quindi soggetto alle aliquote marginali di prelievo fiscale applicabili per effetto della normativa vigente. Per una prestazione fino a cinquemila euro, nell’anno civile (primo gennaio – 31 dicembre), non è dovuta, sia dal committente che dal lavoratore che rende la prestazione occasionale, alcuna contribuzione previdenziale all’INPS.



8 Settembre 2024 - Tullio Solinas

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