Legge sovraindebitamento » Quando il debitore possiede un immobile – La liquidazione volontaria del bene e la esdebitazione dal residuo

Quello che si potrà ottenere dal giudice del sovraindebitamento è la liquidazione volontaria dell’immobile posseduto


DOMANDA

Ho debiti con l’Agenzia delle Entrate che ammontano ad oggi oltre 4 milioni di Euro: si é partiti da alcune cartelle circa 20 anni fa, per un attività che avevo e non ho mai potuto pagare perché non ho questi soldi. Da allora sono nullatenente.
Ora ho ereditato una casa e l’ho messa come prima casa. Potrei accedere alla legge del sovraindebitamento (salva suicidi)? Come funziona?


RISPOSTA

Nella situazione esposta il debitore potrà senz’altro accedere ai benefici della legge 3/2012: quello che si potrà ottenere dal giudice del sovraindebitamento è la liquidazione volontaria dell’immobile posseduto, la riduzione parziale del debito con quanto ricavato dalla liquidazione e la esdebitazione del residuo.
Serve il supporto tecnico e giudiziale di un Organismo per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento riconosciuto dal Ministero della Giustizia.
Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un piano per la liquidazione volontaria dell’immobile di proprietà e l’esdebitazione del debito residuo.


4 Agosto 2022 - Ludmilla Karadzic

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