Legge 3/2012 e liquidazione del patrimonio – Fra i beni liquidabili può essere compresa anche una vecchia utilitaria?

Legge 3/2012 e liquidazione del patrimonio - Fra i beni liquidabili può essere compresa anche una vecchia utilitaria?


DOMANDA

Mi sto informando per aderire alla legge 3/2012 in quanto ho problemi con le finanziarie e credo che il piano liquidazione sia la proposta migliore e forse l’unica attuabile e omologabile. No crif, no CR, no protesti, no contenzioni insomma nulla, ho sempre pagato tutto tuttavia causa separazione e ora che devo dare assegno di mantenimento ex Moglie (che non lavora) e figlio non ce la faccio più, ogni mese pagando tutto vado 300 euro sotto. Prima di tutto voglio ringraziarvi per le ottime e gratuite informazioni. So, grazie ai vostri post che posso agire da solo, tuttavia preferisco appoggiarmi a un legale che abbia già avuto esperienza con la suddetta legge. Per ora ho sentito un’agenzia: hanno dei costi allucinanti, spropositati tipo 9000 euro di parcella e non mi hanno nemmeno saputo chiarire un dubbio sul mio veicolo, sembravano più dei procacciatori per i veri avvocati che uno studio vero. Ora sto attendendo appuntamento con altri 2 avvocati per un preventivo, se sono proibitivi anche questi questo procederò da solo. Non ho immobili, né altro, solo reddito e tfr. Ho solo una vettura con un valore di 5000 euro una semplice utilitaria che mi serve per andare a lavoro, questa secondo voi può rientrare nei beni impignorabili o possono prendermela ?


RISPOSTA

Non credo che lei possa chiedere l’applicazione della legge 3/2012 attraverso l’opzione di liquidazione del patrimonio, dal momento che l’unico bene in suo possesso è una vecchia utilitaria che pur essendo pignorabile, non verrà mai messa all’asta da un creditore che intenda promuovere azione esecutiva nei suoi confronti. Le spese di procedura supererebbero, molto verosimilmente, il ricavato della espropriazione. Applicazione più realistica delle legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento è, nel suo caso, l’istanza giudiziale di omologazione di un piano del consumatore, laddove potrà chiedere al giudice di poter soddisfare tutti gli attuali creditori con una rata complessiva mensile di importo inferiore al quinto stipendiale (altrimenti, tanto vale attendere un eventuale pignoramento dello stipendio). Per finire, nella ricerca del professionista da cui farsi assistere nel redigere e presentare un piano del consumatore ex legge 3/2012, potrebbe rivolgersi ad un organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCCS) registrato nell’apposito albo tenuto presso il Ministero della Giustizia. Questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un piano del consumatore presso il Tribunale territorialmente competente.


21 Settembre 2020

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