DOMANDA
Una persona (nipote del de cuius) ha ricevuto per testamento dal nonno una casa: il padre (figlio del nonno) rinuncia e lui gli succede per rappresentazione, quindi diviene anche erede. Il de cuius aveva molti debiti. Sul nipote, che è sia legatario che erede, i creditori del de cuius potranno rifarsi sulla casa lasciata per testamento?
RISPOSTA
L’eredità relitta è comprensiva degli eventuali legati e da essa vanno sottratti i debiti del defunto. In altre parole, i creditori del defunto possono ottenere soddisfazione dal giudice anche espropriando il bene lasciato in legato al nipote, se necessario a compensare i debiti del de cuius.
Insomma, non è la qualifica di legatario che può salvare la casa lasciata al nipote: solo quanto residua dall’eredità relitta, al netto dei debiti del defunto e nei limiti della quota a lui disponibile, può essere elargito ai legatari.
Individuata l’eredità relitta al lordo dei debiti, e quindi la quota disponibile al de cuius al lordo dei debiti ed escludendo il donatum (il legato ha precedenza rispetto al donatum in una eventuale operazione di riduzione), valutato il valore della casa lasciata in legato al nipote e detta X la quota percentuale ottenuta dal rapporto fra il valore della casa lasciata in legato al nipote con la quota disponibile al de cuius al lordo dei debiti e al netto del donatum, al nipote in qualità di legatario toccherà la quota percentuale X di quanto effettivamente disponibile al de cuius (al netto dei debiti e del donatum).
In altre parole se la quota disponibile al de cuius al lordo dei propri debiti (e al netto del donatum) è 100 ed il valore della casa lasciata al nipote legatario è 10, ipotizzato che la quota effettivamente disponibile al de cuius – al netto dei propri debiti (e del donatum) – sia 50, al nipote legatario andrà, in pratica, un legato ridotto del 50%, ovvero di valore pari a 5.
Se vogliamo dirla in parole diverse, i creditori del de cuius sono dei convitati di pietra che partecipano, insieme a eredi e legatari, a spartirsi l’eredità lasciata per testamento: dapprima vengono soddisfatti i creditori del de cuius attingendo dall’eredità relitta al lordo dei debiti e dei legati, come già accennato. Poi, qualora ciò non fosse sufficiente a coprire i debiti del de cuius, i creditori potrebbero aggredire le donazioni effettuate in vita da meno di cinque anni (termine prescrizionale dell’azione revocatoria ordinaria).
Su quello che eventualmente residua dall’operazione di riscossione coattiva appena sopra indicata (quindi nel caso di eredità relitta, al netto dei debiti maggiore di zero), incrementato fittiziamente con il donatum, vengono calcolate la quota disponibile al de cuius e quella riservata ai legittimari. Tolta dalla quota disponibile al de cuius il valore del donatum (si riducono prima i legati e poi le donazioni effettuate in vita), ciò che (eventualmente) resta della quota disponibile al netto del donatum, viene ripartito fra i legatari, in proporzione ai valori (illegittimi) indicati nel testamento.
11 Gennaio 2021 - Rosaria Proietti
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