Lei riferisce della possibilità di tornare in Italia grazie ad un trasferimento aziendale: ebbene, se ciò vuol dire venire a lavorare presso una unità dislocata in Italia dell’azienda svizzera dove attualmente presta servizio, ciò potrebbe significare che il creditore potrà rivolgersi al giudice elvetico per ottenere il pignoramento dello stipendio secondo le regole colà vigenti.
In Svizzera dallo stipendio al netto degli oneri fiscali, contributivi, previdenziali ed assistenziali viene prelevata tutta la parte eccedente il cosiddetto minimo vitale: quest’ultimo si compone di un importo di base variabile a seconda della composizione anagrafica della famiglia del debitore (mille e duecento franchi per un single), più una componente, anch’essa variabile, che dipende dalle spese necessarie alla sopravvivenza, naturalmente documentate nel dettaglio (ad esempio, affitto/mutuo casa, spese di condominio, spese scolastiche per i figli, eccetera).
Se invece, intende licenziarsi e ricominciare a lavorare con un datore di lavoro italiano in Italia, il creditore svizzero potrà rivolgersi ad uno studio legale operante in Italia per ottenere dal giudice italiano un decreto ingiuntivo in base al quale procedere ugualmente al pignoramento dello stipendio nella misura del 20″ della busta paga al netto degli oneri fiscali, contributivi, previdenziali ed assistenziali.
5 Luglio 2021 · Annapaola Ferri