DOMANDA
Da poco è deceduto mio padre, sono unica figlia: mio padre era usufruttuario del mio appartamento in cui viveva insieme a me e alla mia famiglia.
e aveva intestato le utenze di acqua e luce: vorrei effettuare la rinuncia dell’eredità, vorrei capire i termini entro i quali poter effettuare tale rinuncia e la spiegazione di possesso dei beni del defunto.
Le utenze si ereditano? Sono oggetto di successione?
Per le utenze intestate a lui, come mi devo comportare per non incorrere in accettazione tacita dell’eredità? Nonostante sono proprietaria dell’immobile ed ho la residenza, la voltura delle stesse a mio nome potrebbe comportare l’accettazione tacita dell’eredità?
Se pago io o mio marito le bollette che sono pervenute intestate a mio padre dei consumi effettuati dalla nostra famiglia con i nostri soldi, e in che modo dovrei farlo per dimostrare che ho utilizzato i nostri soldi, lo stesso potrebbe essere un’accettazione tacita dell’eredità?
Le utenze le potrei far fare la voltura a mio marito ma considerato che sono io la proprietaria dell’immobile, a quale titolo?
RISPOSTA
In tema di successioni per causa di morte, un pagamento, anche transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all’eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un’accettazione tacita dell’eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede (Corte di Cassazione sentenza 14666/2012).
La voltura di un contratto di fornitura di energia o acqua per il decesso dell’intestatario, è semplicemente la variazione della titolarità di un contratto da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas. L’esigenza di non interrompere l’erogazione di energia non può certo determinare, a nostro modesto avviso, l’accettazione tacita di eredità.
Anche se la società fornitrice condiziona la voltura all’estinzione del debito pregresso lasciato dal defunto e l’istanza di voltura è stata presentata dal un soggetto (nella fattispecie la figlia) residente con il defunto che non si qualifica come erede, il pagamento del debito (l’importo delle fatture insolute) del defunto non configura accettazione tacita dell’eredità, dal momento che il rimborso del credito è finalizzato al semplice mantenimento dello stato di fatto (continuità nella fornitura di energia ed acqua all’appartamento di residenza) esistente al momento del decesso del precedente intestatario debitore. In altre parole, il pagamento del debito del defunto per perfezionare la voltura dei contratti di utenze domestiche da parte del residente chiamato all’eredità (la figlia del deceduto è sempre qualificata come chiamata all’eredità, prima della rinuncia) costituisce un semplice adempimento finalizzato al mantenimento dello stato di fatto (Cassazione 14666/2012).
Infatti, la voltura del contratto di fornitura di energia e/o acqua, conseguente al decesso dell’intestatario, può essere richiesta, oltre che dall’erede, anche dal coniuge superstite, da un familiare del defunto, dal soggetto unito civilmente con il defunto, dal convivente di fatto, a condizione che alla data del decesso del titolare del contratto, il soggetto richiedente avesse già la residenza anagrafica presso l’indirizzo della fornitura.
Ad oggi, ed è quello che conta, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel considerare come accettazione tacita dell’eredità le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius (senza alcun riferimento alle volture dei contratti di fornitura di energia).
Per quel che riguarda le modalità di rinuncia all’eredità da parte di un chiamato (nella fattispecie la figlia) residente con il defunto, la dichiarazione di rinuncia (meglio se redatta da un notaio) va registrata entro tre mesi dal decesso presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente (il circondario giurisdizionale dove è avvenuto il decesso). Il costo per la registrazione (a parte il corrispettivo dovuto al notaio) è di circa 200 euro.
18 Ottobre 2020 - Giovanni Napoletano