La mia iscrizione nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia potrebbe essere illegittima?


Nella Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia, per legge, va censito un qualsiasi credito in sofferenza sopra i 250 euro (anche di modico importo)





Ho il timore che una mia iscrizione nella Centrale Rischi (per un debito di qualche migliaia di euro che prima o poi voglio saldare) possa precludermi l’accesso a nuove future forme di credito: l’iscrizione riguarda un finanziamento (non parliamo di cifre astronomiche) che non sono poi riuscito a onorare per motivi personali facilmente immaginabili, anche se a dir la verità provai a trovare un punto di incontro con l’istituto (il quale però mi eccepì di volere tutto).

Parlando con un amico che ha avuto un problema simile, ho scoperto che la mia iscrizione potrebbe essere illegittima, in quanto questa andrebbe fatta valutando la situazione complessiva del debitore, e non valutando il semplice mancato pagamento. Quello che ho capito è che l’iscrizione è giustificata se la situazione del debitore è davvero disastrosa.

Quindi, se ad esempio non ho potuto onorare il debito (perchè ad esempio avevo problemi temporanei con il lavoro), ho una qualche chance che l’iscrizione sia effettivamente illegittima? Magari visto anche che all’epoca provai di mia spontanea volontà a voler saldare il debito per un importo inferiore? Se così fosse ho intenzione di affidarmi a un legale, ma vorrei sentire prima una “terza” campana imparziale.

La decisione dell’Istituto bancario o finanziario di classificare in Centrale Rischi (CR) della banca d’Italia il credito insoddisfatto come credito in sofferenza deve essere notificata al debitore inadempiente con raccomandata AR: il debitore inadempiente, ricevuta la notifica, deve presentare, con immediatezza reclamo alla banca – e/o proporre ricorso giudiziale (all’Autorità Giudiziaria Ordinaria » AGO) o stragiudiziale (Arbitro Bancario Finanziario » ABF) – per contestare l’asserita circostanza che l’Istituto bancario o finanziario non abbia proceduto ad una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente prima di procedere alla segnalazione.

Fra la notifica della classificazione “a sofferenza” del credito insoddisfatto ed il reclamo (oppure il ricorso stragiudiziale o giudiziale) la legge non stabilisce termini tassativi, tuttavia il lasso di tempo e l’inattività del debitore non devono far presupporre acquiescenza circa l’intervenuta classificazione a sofferenza. In altre parole, la contestazione alla classificazione a sofferenza non può essere effettuata a “babbo morto”.

Pertanto, solo qualora ci sia stato, ai tempi, un difetto di notifica al debitore inadempiente della classificazione a sofferenza sarà possibile, oggi, contestare quanto avvenuto ieri.

Il fatto che il debitore inadempiente abbia cercato di concludere un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore (ovvero decurtando unilateralmente l’importo dovuto) è irrilevante ai fini della contestazione.

L’importo poco significativo del debito è altresì irrilevante: va segnalato in CR Bankitalia, per legge, un qualsiasi credito in sofferenza superiore ai 250 euro.

Suggeriamo, inoltre di effettuare visure anche nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati (quali Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria o CRIF, Consorzio di Tutela del Credito o CTC, Experian, Cerved). Infatti, potrebbe darsi che il creditore segnalante in CR Bankitalia risulti aderente anche ad un SIC privato, per cui sarebbe del tutto inutile faticare per ottenere la cancellazione in CR quando poi resterebbe visibile un’altra segnalazione.

Infine, il timore di avere precluso l’accesso al credito con a carico una segnalazione negativa visibile in CR (o in altri SIC) è una certezza, non un timore. Mentre non è certo che cancellando la segnalazione il credito venga concesso. Esistono, infatti, le cosiddette banche dati occulte e non ufficiali dei cattivi pagatori: si tratta di semplici files in cui vengono man mano riportate le new entries (i nuovi cattivi pagatori censiti) in CR o nei SIC privati (aggiornati dagli addetti alla valutazione del credit score del cliente richiedente il prestito e da questi consultati per ottenere una significativa percentuale di crediti completamente rimborsati) che non recepiscono le cancellazioni intervenute nel tempo nella banche dati ufficiali in conseguenza all’applicazione delle regole di permanenza concordate dagli operatori con l’Autorità posta a tutela dei dati personali. Come a dire, cattivo pagatore una volta, cattivo pagatore per sempre.

8 Novembre 2021 · Ornella De Bellis


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