La banca non mi storna gli addebiti disconosciuti in conto corrente originati da transazioni commerciali con la mia carta di credito per operazioni mai da me autorizzate


Se l'operazione fraudolenta non è avvenuta con la complicità del cliente, la banca è tenuta a risarcire il cliente di tutti gli addebiti disconosciuti





Tempo fa, mi sono accorto di addebiti alla mia carta di credito per transazioni commerciali da me mai effettuate: ho tempestivamente allertato la banca per bloccare la carta di credito ormai evidentemente clonata, ho sporto regolare denuncia contro ignoti ai carabinieri e ho subito inoltrato reclamo alla mia banca per ottenere lo storno degli addebiti disconosciuti, tutti dettagliatamente indicati nel reclamo. Ma la banca, e sono ormai passati 4 mesi circa, non ha risposto ufficialmente al reclamo né ha stornato gli addebiti da me non autorizzati: l’impiegato allo sportello, più volte interpellato, ha giustificato, verbalmente, il comportamento della banca asserendo che tutte le operazioni erano state portate a termine con l’inserimento del PIN e che, quindi, si configurava la colpa grave del cliente intestatario della carta di credito. Come posso tutelarmi?

A questo punto la strada da intraprendere è quella del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario seguendo le istruzioni riportate qui: successivamente può essere adito, in via giudiziale, il Giudice di Pace (GdP) territorialmente competente, in base al luogo di residenza dell’intestatario del conto corrente da cui sono stati prelevati gli addebiti disconosciuti.

L’Istituto di Credito, con il quale è stato instaurato il rapporto di conto corrente associato alla carta di credito rilasciata al cliente, nell’esercizio delle proprie attività ed erogazione di servizi, è tenuta ad osservare una diligenza di tipo tecnico (articolo 1176 del codice civile).

In quest’ottica, già a partire dal decreto legislativo 11/2010, tutti gli Istituti di credito sono tenuti a proteggere i propri clienti attraverso l’adozione di misure idonee (ad esempio, con l’autenticazione a due fattori) a garantire che tutte le operazioni compiute (siano esse online o allo sportello) siano riconducibili solo al cliente.

Di conseguenza, l’onere della prova grava sulla banca: in pratica, se l’istituto di credito non riesce a provare che l’operazione abusiva o fraudolenta è avvenuta con la complicità del cliente, è tenuta a risarcire il cliente di tutte le somme che gli sono state sottratte.

7 Novembre 2023 · Giovanni Napoletano


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