Intimazione di pagamento per una cartella esattoriale notificata nel 2016 relativa a omesso o insufficiente versamento dell’Iva dovuta per il 2012

La cartella notificata nel 2016 ha interrotto i termini di prescrizione per il capitale IVA dovuto. Sono prescritti sanzioni ed interessi previo ricorso.


DOMANDA

Ho ricevuto un’intimazione dall’agenzia della riscossione, che indica una cartella notificata nel 2016. Sempre nell’intimazione c’è scritto che l’anno di riferimento IVA è 2012. Dato che non ho fatto personalmente un accesso agli atti e mi hanno risposto che non hanno nessuna prova della notifica perchè sono passati tanti anni, potrei fare ricorso per prescrizione? Ho letto che l’iva si prescrive dopo 10 anni, quindi 2012-2022.


RISPOSTA

All’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) hanno giocato sull’ambiguità: nella situazione attuale dal momento che l’eventuale avviso di accertamento IVA del 2012 non ha più alcuna rilevanza: la cartella di pagamento notificata nel 2016 ha interrotto i termini di prescrizione decorrenti dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
Pertanto, la prescrizione dell’omesso o insufficiente versamento dell’IVA 2012 interverrà nel 2026, trattandosi di cartella di pagamento per un debito erariale (IVA, IRPEF, IRES) la cui prescrizione è decennale (secondo la sentenza della Corte di cassazione 27093/2022, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (articolo 2949 dl codice civile), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (articolo 20 decreto legislativo 472/1997 e articolo 2948).
Al massimo, potrà presentare ricorso (entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento), basandosi sulla sentenza della Corte di cassazione 27093/2022 secondo la quale la prescrizione delle sanzioni e degli interessi portati dalla cartella esattoriale per debiti erariali, notificata nel 2016, che è intervenuta il 31 dicembre 2023 (cinque anni ordinari più due anni straordinari per la sospensione della riscossione coattiva a causa della pandemia). Ma il capitale dovuto con l’avviso di accertamento IVA del 2012 dovrà essere interamente versato.


9 Settembre 2024 - Paolo Rastelli

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