DOMANDA
Ho ricevuto un’intimazione dall’agenzia della riscossione, che indica una cartella notificata nel 2016. Sempre nell’intimazione c’è scritto che l’anno di riferimento IVA è 2012. Dato che non ho fatto personalmente un accesso agli atti e mi hanno risposto che non hanno nessuna prova della notifica perchè sono passati tanti anni, potrei fare ricorso per prescrizione? Ho letto che l’iva si prescrive dopo 10 anni, quindi 2012-2022.
RISPOSTA
All’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) hanno giocato sull’ambiguità: nella situazione attuale dal momento che l’eventuale avviso di accertamento IVA del 2012 non ha più alcuna rilevanza: la cartella di pagamento notificata nel 2016 ha interrotto i termini di prescrizione decorrenti dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
Pertanto, la prescrizione dell’omesso o insufficiente versamento dell’IVA 2012 interverrà nel 2026, trattandosi di cartella di pagamento per un debito erariale (IVA, IRPEF, IRES) la cui prescrizione è decennale (secondo la sentenza della Corte di cassazione 27093/2022, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (articolo 2949 dl codice civile), mentre la pretesa creditoria per gli accessori (sanzioni ed interessi) si prescrive in cinque anni (articolo 20 decreto legislativo 472/1997 e articolo 2948).
Al massimo, potrà presentare ricorso (entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento), basandosi sulla sentenza della Corte di cassazione 27093/2022 secondo la quale la prescrizione delle sanzioni e degli interessi portati dalla cartella esattoriale per debiti erariali, notificata nel 2016, che è intervenuta il 31 dicembre 2023 (cinque anni ordinari più due anni straordinari per la sospensione della riscossione coattiva a causa della pandemia). Ma il capitale dovuto con l’avviso di accertamento IVA del 2012 dovrà essere interamente versato.
9 Settembre 2024 - Paolo Rastelli
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