Nel 2021 e 2022 ho fatto ISEE ma non ho inserito 3 terreni agricoli con valore domenicale totale di 47 centesimi (per 1/9 di possesso) perché non ero a conoscenza che mia madre deceduta nel 2016 aveva intestato il 50% di questi terreni.
È arrivata a casa la richiesta di voltura da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di dichiarazione di successione fatta nel 2017 (da mio padre, purtroppo nessuno ne era a conoscenza). Cosa vado incontro per questa involontaria dimenticanza? Ho usato ISEE per assegno unico, mensa di mia figlia. Nella DSU precompilata perché questi terreni non risultavano?
La dichiarazione di successione deve essere presentata dai chiamati all’eredità (non ancora eredi, quindi) entro un anno dal decesso del de cuius e determina semplicemente chi deve pagare le imposte e l’entità di queste. In altre parole, lo Stato si svincola da quelle che possono essere le dinamiche familiari inerenti la divisione ereditaria, individuando i contribuenti che dovranno pagare i tributi dovuti al posto del defunto.
Ipotesi A) Ciò non preclude che, in assenza di divisione ereditaria notarile, se il chiamato all’eredità non è in possesso dei beni a lui assegnati, e se non dichiara implicitamente (accettazione tacita) di accettare la quota ereditaria a lui destinata (ad esempio, attraverso la voltura di altri immobili, di veicoli o di contratti di utenza), egli possa, nel termine prescrizionale di 10 anni dal decesso del de cuius, rinunciare all’eredità. E, senza voltura un immobile, come un terreno, non entra nel patrimonio del chiamato all’eredità, anche se il chiamato (non ancora accettante, tacitamente o esplicitamente, e non ancora esplicitamente rinunciante) è tenuto a pagare le imposte relative ai beni indicati a lui assegnati nella dichiarazione di successione.
In poche parole, se dell’eredità facevano parte solo i terreni agricoli, lei potrebbe ancora rinunciare a questi beni che, pertanto, fino ad oggi, non fanno parte del patrimonio del chiamato e, in ogni caso, non avrebbero dovuto essere censiti nel patrimonio immobiliare del soggetto che presenta la DSU/ISEE.
Ipotesi B) Qualora, invece, i terreni agricoli fossero stati solo parte dell’eredità e questa, nella sua interezza, fosse stata accettata, anche tacitamente, con la voltura di alcuni altri cespiti sottoposti a registrazione, oppure ci fosse stata una regolare divisione ereditaria notarile, allora l’avere omesso di riportare questi beni nel patrimonio del richiedente prestazioni, di tipo assistenziale e/o di sostegno al reddito, comporterà quasi certamente sanzioni per aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) mendace e implicherà la restituzione dell’eventuale indebito che si configura qualora, l’ISEE, calcolato senza omissioni, non avrebbe consentito, al richiedente non mendace, di fruire delle prestazioni di cui, invece, si è avvalso omettendo l’indicazione di beni (i terreni agricoli) facenti parte, nei fatti, del proprio patrimonio (anche se non ancora volturati).
Nella DSU precompilata i terreni agricoli non sono stati inclusi nel patrimonio proprio perché non risulta, ad oggi, essere stata effettuata la necessaria voltura. La richiesta di voltura da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi B va intesa come un invito a regolarizzare la propria situazione patrimoniale.
5 Dicembre 2022 · Annapaola Ferri
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