ISEE per l’università – Sono separato da mia moglie e i figli convivono con me

Ai genitori separati non si applica l'articolo 7 del DPCM numero 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro.












Sono separato legalmente da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me.

Mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari di mia moglie?

Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM numero 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

  • La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;
  • La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice.

La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

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3 Agosto 2015 · Giorgio Martini