ISEE – Mutuo residuo per seconda casa in affitto

Per ogni immobile di proprietà vanno dichiarati il valore ai fini IMU e il valore del capitale residuo del mutuo: non solo per la casa di abitazione












Io e il mio compagno siamo intestatari di un contratto d’affitto (stiamo cercando casa): io sono proprietaria al 100% di un mini appartamento per il quale ho ancora un mutuo residuo di 60 mila euro
L’immobile, che risulta seconda casa, è affittato con regolare contratto di locazione a cedolare secca.
Ai fini Isee il CAF mi dice che il mio mutuo residuo non può essere detratto.
E’ corretto?

Nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), per ogni immobile di proprietà (o per il quale il dichiarante detiene i diritti di usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), devono essere dichiarati il valore ai fini IMU (anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa IMU), nonché il valore del capitale residuo del mutuo (per l’acquisto o la costruzione) al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Questo, indipendentemente dal fatto che il cespite, sia stato, o meno, adibito ad abitazione del nucleo familiare del dichiarante.

Se poi il cespite risulta essere anche la casa di abitazione del nucleo familiare del dichiarante l’algoritmo di calcolo dell’ISEE (nella fattispecie dell’ISP – Indicatore della Situazione Patrimoniale) abbatte il valore del bene con l’applicazione di una franchigia (ma sempre sul valore dell’immobile, eventualmente al netto del debito residuo per mutuo o costruzione).

Probabilmente con il CAF c’è stato qualche equivoco.

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9 Giugno 2021 · Rosaria Proietti