ISEE minorenni per Assegno Unico Universale (AUU), mensa e trasporto scolastici – Quando il minore avente diritto è nato da un precedente matrimonio e convive con madre biologica e con il nuovo marito di costei


Nella FAQ si affronta il problema dei figli conviventi con il genitore che si è nuovamente unito in matrimonio dopo il divorzio dall'altro genitore





Ho due figlie avute da un precedente matrimonio per le quali percepisco l’assegno unico: nel 2022 mi sono risposata e a gennaio 2024 dovrò rifare l’ISEE ai fini mensa e trasporto scolastico e per l’assegno unico. Dovrò inserire obbligatoriamente anche il reddito del mio attuale marito o per questi fini non fa cumulo?

Per quel che riguarda l’ISEE per l’accesso ai benefici della mensa, del trasporto scolastico e per l’assegno unico spettante alle figlie avute dal precedente matrimonio, dovrà essere presentato l’ISEE minorenni tenendo conto della situazione attuale del padre delle due bambine.

Quindi il padre delle due bambine potrà essere cooptato nel nucleo familiare delle due bambine, potrà partecipare all’ISEE con una componente aggiuntiva, oppure essere escluso completamente (dipende dal fatto se il genitore ha ancora la patria potestà, se anch’egli si è risposato, se ha altri figli, se corrisponde assegni periodici alle bambine stabiliti da sentenza di divorzio).

In particolare, il genitore non convivente con il minore riconosciuto come figlio, fa sempre parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi a) e b) l’ISEE del nucleo familiare del minore è integrato di una componente aggiuntiva derivante dal calcolo dell’ISEE del genitore non convivente.

Quindi il nucleo familiare delle due bambina si ricava dalla composizione della famiglia anagrafica con una eventuale inclusione del genitore biologico secondo le regole sopra riportate.

14 Novembre 2023 · Roberto Petrella


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