ISEE e scomputo da saldo e giacenza media delle indennità risarcitorie accreditate nel conto corrente del dichiarante

Un perito dovrà calcolare saldo e giacenza media in conto corrente senza tenere conto delle indennità risarcitorie accreditate












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Le sentenze del TAR Lazio, 2454/15, 2458/15 e 2459/15 e il Consiglio di Stato con sentenza 842/2016 hanno stabilito che, nel calcolo ISEE non possono essere computati trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari e risarcimento danni non imponibili ai fini irpef. pertanto tali trattamenti, non dovrebbero costituire reddito, ma essere considerati solo un indennizzo e non computati ai fini del rilascio dell’ISEE, neanche come saldo e giacenza media.

Come far valere, eventualmente, tale interpretazione per liquidazione del risarcimento danni (esempio danno non patrimoniale) dallo scorporo del saldo e giacenza media ai fini isee?

Sarà sufficiente recarsi presso il tribunale territorialmente competente in base alla residenza del richiedente ISEE e presentare istanza alla cancelleria per poter prendere visione dell’elenco dei professionisti contabili iscritti all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e dei periti presso quel tribunale (il requisito di iscrizione all’albo dei CTU e dei periti presso il competente tribunale non è tassativo, ma, come vedremo in seguito, consigliato).

L’incarico che dovrà essere affidato al professionista, così individuato, sarà quello di calcolare la giacenza media ed il saldo di fine anno del conto corrente del committente, partendo dalla documentazione bancaria, ma senza tener conto della somma accreditata come indennità risarcitoria, che si intende escludere. Naturalmente, al professionista incaricato il committente dovrà consegnare la documentazione attestante che la somma da espungere dal calcolo del saldo e della consistenza media sia effettivamente di natura risarcitorie.

Il professionista dovrà poi consegnare al committente una perizia giurata: nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, che come noto, è una dichiarazione di parte, il richiedente ISEE fornirà i dati (saldo al 31 dicembre o giacenza media, se superiore al saldo) emersi dalla perizia giurata.

In caso di eventuali controlli dell’INPS effettuati, in particolare, incrociando i dati bancari, da cui dovesse emergere la contestazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica mendace, il dichiarante ISEE avrà buon gioco, in un eventuale conseguente contenzioso civile o penale a richiamare le sentenza qui diligentemente referenziate e ad esibire la perizia giurata del professionista.

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19 Novembre 2021 · Marzia Ciunfrini

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