ISEE – Immobile in donazione con riserva del diritto di abitazione per il donante

Il detentore del diritto di abitazione in un immobile rinuncia implicitamente al proprio diritto quando trasferisce la residenza da quell'immobile












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Mia moglie risiede in una casa avuta in donazione dal padre che si riservò, a suo tempo il diritto di abitazione: alla morte del padre il diritto di abitazione si é trasmesso per legge alla madre. tale immobile va inserito nella dsu sia per quanto riguarda il reddito ed il patrimonio? E’ da considerare però il fatto che la madre dimora abitualmente in tale immobile, le utenze sono a lei intestate, ma ha la residenza altrove in un immobile di sua esclusiva proprietà. Occorre che trasferisca la residenza anche lei nell’immobile con diritto di abitazione per escluderlo dalla DSU?

Al momento, dopo il decesso del padre donante ed il cambio di residenza della madre (che comporta l’estinzione del diritto di abitazione detenuto precedentemente in seguito alla morte del coniuge), l’immobile risulta in piena proprietà alla figlia donataria che, pertanto, dovrà inserirlo nei cespiti patrimoniali da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Se chi detiene il diritto di abitazione in un immobile e cambia residenza, perde per sempre il diritto di abitazione e non può più recuperarlo trasferendo nuovamente la propria residenza nell’immobile in cui deteneva il diritto di abitazione.

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6 Febbraio 2024 · Roberto Petrella

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