DSU/Isee – Usufrutto e nuda proprietà della casa di abitazione

Se nudo proprietario ed usufruttuario della casa di abitazione appartengono al medesimo nucleo, allora l'immobile è detenuto in piena proprietà dal nucleo


DOMANDA

Detengo la nuda di proprietà dove risiedo con mia madre convivente ed usufruttuaria: nell’isee precompilato mi viene caricato il patrimonio immobiliare ma essendo nuda proprietaria lo devo togliere. Poi lo devo caricare su mia madre con i seguenti dubbi: devo caricare il residuo del mutuo? A quale percentuale? Lo chiedo perché nell’isee dello scorso anno fatto dal CAF il patrimonio immobiliare risulta la metà del mio precompilato di quest’anno ed è quindi evidente che sto sbagliando qualcosa ma non so esattamente cosa? Mi sapreste dire la corretta imputazione? Grazie.


RISPOSTA

Poiché nuda proprietaria (chi ci scrive) e usufruttuaria (la madre di chi ci scrive) fanno parte del medesimo nucleo familiare e poiché i beni ed i redditi da indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono quelli complessivamente detenuti e percepiti da tutti i membri del nucleo familiare, ne consegue che il nucleo familiare a cui si riferisce la DSU/ISEE detiene la piena proprietà della casa di residenza.
L’articolo 5, comma 2, del DPCM 159/2013, consolidato dalle ultime modifiche apportate, precisa che il patrimonio immobiliare e’ pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo precedente a quello di presentazione della DSU (al 31 dicembre del 2018 se la DSU viene presentata nel 2020), indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore e’ cosi’ determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.
Dal valore cosi’ determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo (nella fattispecie ci si riferisce ai figli dell’usufruttuario). Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.


12 Luglio 2020 - Genny Manfredi

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