Isee: assegno mantenimento figli corrisposto senza sentenza del giudice

Redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE












Nel caso un genitore versi sul conto corrente dell’ex coniuge assegni di mantenimento per il mantenimento dei figli ma non esiste sentenza del giudice, sulla dichiarazione isee vanno comunque indicati nella sezione FC5?

Il DPCM 159/2013, all’articolo 4 (Indicatore della situazione reddituale) comma 2 lettera (e) dispone che debbano essere dichiarati gli assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.

L’articolo 4, al comma 3 lettera (a) dispone che l’algoritmo di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente sottragga, fino a concorrenza, l’importo degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

Quindi l’algoritmo INPS di elaborazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in base al comma 3, sottrae al reddito del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto che eroga effettivamente l’assegno di mantenimento, l’importo equivalente della dazione, anche se non indicata esplicitamente nella sentenza di separazione o divorzio.

Tuttavia, come conseguenza del comma 2, al nucleo familiare in cui è incluso il figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento erogato dal padre, viene imputato l’importo equivalente della dazione, anche se non indicata esplicitamente nella sentenza di separazione o divorzio.

Il che richiede, ad evitare che in sede di controllo per incrocio delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) sorgano discrepanze che diano poi luogo ad accertamenti e sanzioni, che i due nuclei familiari, quello dell’erogante volontario padre e quello del beneficiario figlio, procedano a riportare, in coerenza, la medesima somma, rispettivamente a titolo di detrazione e di componente reddituale attiva (principio di compensazione degli interessi contrapposti).

Naturalmente, vale il contrario: se non esiste una sentenza o una accordo omologato di separazione (o divorzio) il padre può evitare di dichiarare in detrazione la somma versata volontariamente al figlio minore ed il nucleo familiare dell’affidatario del minore può evitare di dichiarare la somma percepita come componente reddituale attiva.

L’importante è che le due DSU presentate, eventualmente da genitore e affidatario del figlio, siano coerenti. Da segnalare anche che il CAF, che assiste il dichiarante che eroga il beneficio nella compilazione e nella trasmissione all’INPS della DSU e che ha l’obbligo di esercitare una prima verifica sui dati riportati in DSU, potrebbe comunque opporsi alla detrazione, in assenza di una allegata sentenza di separazione o divorzio del Tribunale che indichi l’importo da corrispondere a titolo di mantenimento del figlio, o, in alternativa, di un atto notorio in cui si dichiari di erogare la somma da portare in detrazione al reddito ISEE.

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2 Marzo 2019 · Genny Manfredi