Presentazione DSU/ISEE per l’università al fine di ridurre le tasse dovute da studentessa, ragazza madre, che beneficia dell’Assegno di Inclusione (AdI)





I nuclei familiari di riferimento per DSU/ISEE ordinario e DSU/ISEEU sono diversi e quindi il reddito percepito dai due nuclei familiari può essere diverso





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Sono una ragazza madre, ho 28 anni, sono attualmente disoccupata e percepisco ADI; ho un ISEE di 3mila euro circa e vorrei iscrivermi all’Università: non soddisfacendo i requisiti per essere economicamente autonomo, per compilare l’ISEE Universitario dovrò allegare ISEE del mio nucleo familiare d’origine (con cui non ho purtroppo molti rapporti) che si aggira intorno ai 60mila euro: questo fa sì che le tasse universitarie vengano calcolate sulla loro situazione economica che mi colloca automaticamente in un’alta fascia di contribuzione. 

Qui sorgono le mie domande: 
La prima è: avere un ISEE-U così alto può inficiare il mio ISEE ordinario ed intaccare in qualche modo l’erogazione del beneficio ADI?
La seconda è: – premesso che, avendo conseguito il diploma di maturità con 100/100, e avendo la possibilità di chiedere un finanziamento bancario Per Merito che mi permette di iniziare a pagare dopo 3 anni e senza portare alcuna garanzia- in quanto percettore ADI posso contrarre un finanziamento o anche qui rischio che venga intaccato il beneficio?

Per rispondere alla prima domanda, il fatto che la studentessa, in virtù della specifica normativa vigente, sia costretta a presentare una DSU/ISEE per l’Università (ISEEU) con reddito del nucleo familiare che non rispetta i requisiti previsti per il beneficio Assegno di Inclusione (AdI) non può influire sulla fruizione del beneficio, laddove il nucleo familiare della studentessa, ragazza madre, è formato, nella versione ordinaria (in base alla quale vengono valutati i requisiti per l’AdI) dalla sola studentessa e dal proprio figlio (con esclusione dei genitori della studentessa). ISEE per l’Università e ISEE ordinario possono riferirsi, come nella fattispecie, a nuclei familiari diversi e quindi, l’uno non può, mutuamente, influenzare l’altro.

Per quanto attiene la seconda domanda, va considerato che il finanziamento bancario per merito, ottenuto nel 2024, verrebbe accreditato su un conto corrente intestato alla studentessa e, nell’ipotesi di un importo che a fine anno 2024 determinasse un saldo contabile o una giacenza media non compatibili con i requisiti previsti per poter fruire dell’assegno di inclusione, comporterà sicuramente la perdita del beneficio, tuttavia solo a partire dal gennaio 2026.

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12 Luglio 2024 · Roberto Petrella

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