Con l’iscrizione di ipoteca giudiziale sull’immobile detenuto in comunione ereditaria dal debitore inadempiente, la finanziaria creditrice ha inteso legittimamente garantire il proprio credito a fronte di eventi che ne potrebbero compromettere il rimborso integrale nonostante l’intervenuto pignoramento della pensione del debitore (ad esempio, il decesso del pensionato).
L’ipoteca iscritta sulla frazione ideale (o astratta) del partecipante debitore alla comunione (tipicamente quella ereditaria), produce effetto rispetto, esclusivamente, a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.
Supponiamo, ad esempio che Pinco Pallino partecipi con una frazione ideale indivisa alla proprietà di un immobile, e che venga iscritta da un terzo un’ipoteca giudiziale sull’immobile in comunione contro il debitore Caio, anche lui partecipante con un’altra frazione ideale, alla proprietà dello stesso immobile.
Pinco Pallino, per liberare la propria quota reale dell’immobile dall’ipoteca deve chiedere al giudice, ex articolo 784 del codice di procedura civile, lo scioglimento della comunione, in modo che l’immobile venga diviso tra ciascun comproprietario in quote reali, secondo il valore della frazione astratta a cui ha diritto.
In tal modo, la quota reale assegnata a Pinco Pallino risulterebbe da subito libera dall’ipoteca iscritta contro il debitore Caio.
3 Settembre 2020 · Michelozzo Marra