Possibili l’iscrizione in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) e la conseguente revoca di sistema per un assegno presentato fuori termine?





Per determinare l'iscrizione in CAI del traente, in caso di emissione di assegno senza provvista, l'assegno deve essere presentato nei termini di scadenza





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Un assegno negoziato dopo circa 45 giorni dalla data di emissione quindi fuori termine protesto fa comunque scattare il preavviso di revoca CAI?

L’articolo 2, comma 1, della legge 386/1990, prevede che chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che verrà irrogata dal Prefetto.

Il successivo articolo 3 dispone inoltre che il mancato pagamento, anche solo parziale, dell’assegno bancario presentato in tempo utile obbliga il traente a corrispondere al beneficiario per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

Nell’articolo 8 delle medesima legge, infine, è stabilito che nei casi di emissione dell’assegno senza provvista le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

E’ evidente, pertanto come la presentazione dell’assegno in tempo utile costituisca una condizione necessaria sia per rendere possibile il pagamento tardivo che per far scattare l’eventuale segnalazione in CAI (con contestuale revoca di sistema) anche considerando che, con la presentazione allo sportello fuori tempo utile il traente avrebbe meno di 60 giorni, o si troverebbe con i sessanta giorni già decorsi, per poter adempiere con il pagamento tardivo.

Ricordiamo che l’assegno, bancario o postale, deve essere presentato per l’incasso entro un certo numero di giorni dalla data di emissione: otto giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni se pagabile “fuori piazza” (in altro comune rispetto a quello di emissione).

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23 Agosto 2023 · Annapaola Ferri

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