La prescrizione del credito comporta la cancellazione della posizione debitoria in Centrale Rischi Bankitalia?


Centrale rischi banca d'italia, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti





Nel 2006 abbiamo richiesto un finanziamento alla banca intesa, finanziamento che purtroppo non abbiamo potuto onorare per gravi problemi economici. La banca ha ceduto il credito alla TRC di Roma con cui abbiamo concordato un piano di rientro cambializzato. Purtroppo però anche in questo caso non siamo riusciti a finalizzare il rientro del debito. Ormai è da tanto tempo che non ho più notizie di questo debito nel senso che non si è fatto più sentire nessuno per la restituzione del debito: è possibile che sia andato in prescrizione è che quindi a nostro nome non risulti nulla nella centrale rischi della banca d’Italia:

La Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR) registra informazioni su prestiti di importo pari o superiori a 30 mila euro, erogati da banche e finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia. Per i creditori è nata dunque l’esigenza di organizzare sistemi informativi sull’indebitamento della clientela in riferimento a prestiti di importo inferiore alla soglia dei trentamila euro, che potessero offrire una valutazione complessiva del merito creditizio (credit score o rischio di credito) del singolo debitore, o, comunque, della sua affidabilità e puntualità nei pagamenti: sono nate così società quali CRIF, CTC ed Experian Cerved.

Nella Centrale Rischi Bankitalia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a sofferenza conclamata, in CRIF i dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall’inizio della sofferenza. La CRIF inoltre contiene dati concernenti non solo la delibera o l’erogazione di un mutuo ma anche la sua sola richiesta.

La posizione di cattivo pagatore conseguente al mancato rimborso di un prestito non è più visibile decorsi tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata l’ultima rata del piano di ammortamento concordato con il creditore che ha erogato il prestito.

La prescrizione del credito, invece, interviene decorsi 10 anni dalla data in cui non è stata pagata la prima rata del piano di rientro concordato con la società di recupero crediti cessionaria, se quest’ultima non notifica al debitore un sollecito o una diffida ad adempiere.

10 Maggio 2018 · Annapaola Ferri


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