Invito a conferire dal prefetto dopo 197 giorni – parte seconda

La data di invio della convocazione a comparire innanzi al Prefetto, per essere audito, è quella che conta per il calcolo dei 180 giorni.












Ringrazio chi ha dato una prima risposta al mio quesito, il quale, tuttavia, credo non sia stato compreso appieno.

Nonostante la spiegazione non essendo esperto in materia chiedo:

Nel momento in cui mi presenterò davanti al Prefetto potrò chiedere l’archiviazione per aver ricevuto l’invito dopo i fatidici 180 giorni, o pur essendomi stato notificato il tutto dopo 198 giorni siamo ancora nella fascia ammessa dalla legge e quindi dovrò sostenere il ricorso con le varie motivazioni inviate a suo tempo??

Cordiali saluti

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La mia domanda:

Ho cercato nel sito ma nonostante abbia trovato risposte simili non ho ben capito e quindi ripropongo.

Ho fatto ricorso al Prefetto depositando il ricorso direttamente negli uffici della Polizia Municipale il 59esimo giorno in data 20-10-2011 chiedendo audizione, il giorno 04-05-2012 ossia dopo 198 giorni arriva la raccomandata dove mi si invita a conferire il 28-05-2012.

L’invito a conferire non doveva arrivarmi nei 180 giorni come la legge prescrive??
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Risposta del Sig. Gennaro Adele
Al 180esimo giorno qualcuno (di solito un agente della polizia municipale distaccato in Prefettura o, in ogni caso, un soggetto legittimato dal primo comma dell’articolo 26, del D.P.R. n. 602/73) prepara la relata di notifica, compila le ricevute postali di AR, indica il nominativo del destinatario nel registro cronologico.

In questo modo si assolve all’adempimento prescritto dalla legge.

Successivamente, qualcun’altro provvederà a portare la comunicazione di convocazione all’ufficio postale più vicino. Alla consegna dell’atto al destinatario provvede poi l’agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890.

E’ bene ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:
1.per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste;
2.per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario

La data di invio della convocazione a comparire innanzi al Prefetto, per essere audito, è quella che conta per il calcolo dei 180 giorni.

Non bisogna considerare la data in cui è stata notificata la comunicazione a comparire.

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10 Maggio 2012 · Gennaro Andele