Invitalia e cessione quote – Quando per il debito acquisito dal socio cedente è responsabile, illimitatamente e solidalmente, anche il socio acquirente


Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone, riscossione coattiva INVITALIA

Qualche anno fa ho comprato una sas da un “amico” che non mi ha informato del suo debito con Invitalia (ammetto anche di non aver chiesto nulla io, visto che era un persona che conoscevo da 17 anni e mai avrei pensato mi trattasse così). Al momento della vendita questo “amico” non ha informato nemmeno Invitalia del passaggio.

Dopo anni di notifiche non ricevute, Invitalia ha controllato il Registro delle Imprese e ha inviato a me la richiesta di pagamento del debito totale, compresa la parte a fondo perduto e gli interessi.

Visto che sul contratto era specificato che Lui non poteva vendere o cambiare la compagine societaria prima di 5 anni (e non erano passati), io sono responsabile o no del debito non pagato?

Il diritto, per il socio accomandatario, di fruire dell’importo stanziato da Invitalia a fondo perduto è condizionato dal vincolo di non alienare la società prima di un quinquennio. Decaduto tale diritto, il debito complessivo grava per l’intero sulla società in accomandita semplice.

La regola generale prevede che nel trasferimento dell’azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell’alienante che dell’acquirente, entrambi obbligati in solido.

Per la liberazione del debitore alienante è necessario uno specifico consenso dei creditori che riguardi il trasferimento dei singoli debiti e non il generico consenso al trasferimento dell’azienda (cassazione, sentenza 13319/15).

In pratica, la giurisprudenza e la prevalente dottrina riconoscono che la responsabilità patrimoniale dell’acquirente non può essere derogata da un accordo tra alienante e acquirente, mentre è pienamente derogabile da un accordo fra acquirente e creditore. In altre parole, non è possibile cambiare il debitore senza il consenso del creditore: solo il consenso dei creditori, relativamente ai singoli debiti, costituisce causa estintiva della responsabilità dell’alienante per i debiti aziendali.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, sia il socio accomandatario alienante che quello acquirente sono obbligati solidalmente ed illimitatamente verso Invitalia.

Ricordiamo, per chi si fosse sintonizzato con indebitati.it solo con la lettura di questa topic, che, ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile, l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

Naturalmente, la previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela del creditore, e non dell’alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda.

1 Giugno 2020 · Giorgio Martini

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