Inventario notarile dei beni lasciati dal defunto e donazioni effettuate in vita dal de cuius





Chi accetta l’eredità con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a chi ha rinunciato





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In sede di inventario non è stata inserita una donazione fatta dal de cuius ad un figlio, né sono stati inseriti tutti i debiti notificati successivamente. In sede di giudizio si possono inserire sempre o fa fede solamente ciò che è riportato nell’inventario?

L’articolo 564 del codice civile prevede che il legittimario che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario possa chiedere la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, salvo che le donazioni siano state fatte a favore di persone chiamate come coeredi che abbiano rinunziato all’eredità.

L’inventario è redatto dal notaio che è responsabile del corretto inserimento di tutti i beni caduti in successione. Per inciso, nell’inventario non possono essere (per ovvie ragioni) inseriti i debiti che potrebbero emergere in futuro, nè eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius che sono oggetto di collazione per i legittimari o di azione giudiziale di riduzione per gli altri beneficiari in sede di divisione ereditaria.

I debiti che emergono man mano, dopo la divisione ereditaria e prima della prescrizione (non noti al momento della valutazione del passivo ereditario), sono proprio quelli che pro quota saranno saldati dall’erede che ha accettato con beneficio di inventario, nei limiti di quanto ricevuto.

Quando si parla di giudizio, bisognerebbe indicare a quale tipologia di giudizio si fa riferimento.

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6 Marzo 2022 · Annapaola Ferri

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