Intimazioni di pagamento relative a ingiunzioni notificate nel biennio 2016/2017 – Nuovi termini di prescrizione delle cartelle esattoriali a seguito della sospensione dell’attività di riscossione coattiva disposta per l’emergenza Covid





Le ingiunzioni notificate nel biennio 2016/2017 non sono prescritte tenendo conto della sospensione dei termini causata da emergenza Covid





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Mi è stato notificata un’intimazione di pagamento e preavviso di pignoramento in data 7 agosto 2022 per una ingiunzione del 07/03/2015 relativa a multe del 2013:
Ingiunzione del 6/11/2016 per multe del 2015
Ingiunzione del 13/05/2017 per multe del 2015
Ingiunzione del 8/09/2017 per multe del 2016
Qualcosa può essere andato in prescrizione? Posso chiedere un saldo e stralcio del debito?

Non credo sia intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali notificate nel biennio 2015/2016 anche e soprattutto considerando lo stop del decorso dei termini di decadenza e prescrizione nel periodo di sospensione dell’attività di riscossione coattiva condotta da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) – attraverso la notifica di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito – e svolta a favore della Pubblica Amministrazione decisa, per legge, causa emergenza Covid, dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

In particolare:

  • il decreto legge Cura Italia (18/2020) ha sospeso le attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
  • il decreto legge Rilancio (34/2020) ha prorogato la sospensione al 31 agosto 2020;
  • il decreto Agosto (104 2020) ha esteso la proroga della sospensione al 15 ottobre 2020;
  • il decreto legge 125/2020 ha prolungato la sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020;
  • la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha spostato il termine di sospensione al 28 febbraio 2021;
  • il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione fino al 30 aprile 2021;
  • il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione al 31 agosto 2021.

Infine, va ricordato che i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).

Il che vorrebbe dire che i termini di decadenza e prescrizione ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 sarebbero prorogati al 31 dicembre 2023.

C’è, poi, ampio contenzioso in corso su prescrizione e decadenza degli atti riguardanti i tributi locali: infatti Comuni e Regioni hanno inteso, spesso, e intendono in futuro, avvalersi delle disposizioni riguardanti l’attività svolta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per conto della Pubblica Amministrazione Centrale.

Non è possibile chiedere una soluzione a saldo stralcio, tuttavia è possibile presentare istanza di dilazione del debito.

STOPPISH

9 Agosto 2022 · Paolo Rastelli

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