Intimazione di pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione – Possono procedere al pignoramento dello stipendio?

Se ha ricevuto l'avviso di intimazione al pagamento vuol dire che le è stata già notificata, e non impugnata, una cartella di pagamento.


DOMANDA

Ho ricevuto una intimazione di pagamento per cartelle esattoriali per circa 200 mila euro: posso rateizzarne solo una parte che corrisponde a oltre il mio quinto di stipendio.


RISPOSTA

DOMANDA

Ho ricevuto una intimazione di pagamento per cartelle esattoriali per circa 200 mila euro: posso rateizzarne solo una parte che corrisponde a oltre il mio quinto di stipendio.

Possono ugualmente procedere al pignoramento dello stipendio?

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RISPOSTA

Se ha ricevuto l’avviso di intimazione al pagamento vuol dire che le è stata già notificata, e non impugnata, una cartella di pagamento.

Infatti, l’articolo 50, comma secondo, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 dispone che se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, a meno di una tempestiva rateizzazione integrale del debito (non è consentito al debitore scegliersi i carichi debitori da rateizzare), si sta predisponendo all’avvio di un’azione esecutiva nei confronti del debitore inadempiente.

Per quel che riguarda l’eventuale pignoramento dello stipendio, l’articolo 72 ter della normativa già citata, prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

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17 Febbraio 2020 - Paolo Rastelli

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