Interessi sulla somma da rimborsare per mutuo estinto anticipatamente

Gli interessi di mora decorrono dalla notifica al debitore di un atto di costituzione in mora che è anche interruttivo del decorso della prescrizione


DOMANDA

Dieci anni fa ho acceso un mutuo, ovviamente mi hanno obbligato a stipulare anche una polizza a protezione mutuo con un istituto (che non nominerò). 4 anni fa ho estinto il mutuo prima della sua scadenza, e quindi da contratto ho diritto alla parte di premio non goduta che oggi però non mi è stata ancora corrisposta nonostante i miei numerosi solleciti telefonici. Tuttavia nell’ultimo sollecito (2 mesi fa) l’operatore non mi ha potuto aiutare più di tanto tuttavia ma mi ha riferito che nel caso in cui avessi avuto effettivamente diritto a ricevere la somma, questa sarebbe stata uguale a quella che mi spettava 4 anni fa, cioè senza alcun interesse. Se così fosse, come è possibile che la compagnia goda dei miei soldi da 4 anni, e io non abbia diritto ad alcun interesse?


RISPOSTA

L’articolo 1219 del codice civile stabilisce che il debitore (la banca) è costituito in mora mediante intimazione, o richiesta fatta per iscritto, notificata dal creditore (il mutuatario che ha estinto anticipatamente il mutuo coperto da polizza assicurativa facoltativa CPI – Credit Protection Insurance – e/o polizza obbligatoria a copertura di incendio e scoppio). La comunicazione scritta va inviata con piego (senza busta, onde evitare che il debitore possa eccepire, un domani, in sede di contenzioso giudiziale, che la busta era vuota e non conteneva documenti) e raccomandata con avviso di ricevimento oppure via Posta Elettronica Certificata (PEC). Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, gli interessi legali sono dovuti, a norma dell’articolo 1224 del codice civile, a partire dal giorno in cui è stata notificata la costituzione in more al debitore, anche se il creditore non riesce a dimostrare di aver sofferto danni. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta, invece, un ulteriore risarcimento. Bisogna costituire in mora il debitore, anche per interrompere il decorso della prescrizione quinquennale: le chiacchiere con gli operatori di un Contact Center, anche se in questa occasione le hanno aperto gli occhi, sono fuffa ai fini legali.


21 Ottobre 2024 - Piero Ciottoli

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