Quando l’utente non paga le bollette per la fornitura di acqua e non consente la lettura del contatore – Integrazione


Si applica la limitazione del flusso se negli ultimi 18 mesi il cliente non è stato già costituito in mora o se ha pagato negli ultimi due anni





Leggendo nel web ho trovato un sito secondo il quale nessun taglio dell’acqua può essere effettuato agli utenti morosi: ciò significa che anche se sono moroso, non ci sarà il sigillo del contatore, ma la riduzione del flusso?

Ci sembrava di avere già risposto a questa domanda nel precedente quesito, affermando che la fornitura può essere sospesa (interrotta, distaccata), se l’utente è già stato costituito in mora nell’arco di 18 mesi, o se nei due anni precedenti non ha onorato pagamenti dovuti per una precedente morosità. Ci era sembrato inoltre che con il precedente quesito si volessero conoscere le conseguenze del non consentire agli addetti della società di fornitura di poter accedere al contatore.

Tanto premesso, si presume che, verosimilmente, in cinque anni qualche decreto ingiuntivo per morosità sia stato correttamente notificato, anche per compiuta giacenza, e non opposto e che, comunque, a partire del terzo anno non siano state mai regolate le morosità precedenti.

Qualora ciò non fosse, il fornitore deve optare per la limitazione della fornitura: si tratta di un intervento tecnico che può precedere la sospensione della fornitura, e che avviene mediante l’installazione, da parte del gestore, di un dispositivo (riduttore di flusso) che limita la quantità di acqua erogabile. L’intervento di limitazione deve in ogni caso assicurare alle utenze domestiche residenti l’erogazione del quantitativo minimo vitale, pari a 50 litri al giorno per abitante.

Anche per l’eventuale limitazione di flusso, tuttavia, serve la presenza in loco del cliente che è obbligato a consentire l’intervento dei tecnici del distributore.

27 Gennaio 2024 · Giovanni Napoletano


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