DOMANDA
Mio padre ha creato una serie di debiti con delle finanziarie: ha una casa di proprietà dove viviamo io, lui e mia madre. Ha una cessione del quinto sulla pensione, e un pignoramento sempre sulla pensione. Ora è arrivato un decreto ingiuntivo e non sappiamo bene come comportarci. La casa in cui abitiamo ha un valore stimato da un perito di 26 mila euro, la pensione è già pignorata.
Mi domando, cosa può accadere? La casa avendo questo valore, a livello pratico (si teoricamente lo so che può essere pignorata, però considerando le aste, i costi ecc) pù essere pignorata?
La seconda questione riguarda me. Io dovrò subire questi debiti in futuro? Ho letto (ma vorrei una conferma) che posso difendermi dai debiti di mio padre, rinunciando all’eredità o accentandola con beneficio di inventario. Esiste quindi una tutela per me? E se rinuncissi all’eredità (solo la casa), che fine farebbe la casa? Ci sarebbe l’opportunità di riprenderla all’asta? So che sono parecchie domande, ma so anche di scrivere in un forum di persone che coglie al volo le situazioni.
RISPOSTA
Se il credito azionato per cui è stata notificata a suo padre l’ingiunzione di pagamento è della stessa natura di quello per cui è stato disposto il pignoramento della pensione, il secondo creditore procedente dovrà attendere che il primo creditore pignorante venga integralmente soddisfatto prima di poter aver accesso, tramite INPS, ad una quota del rateo pensionistico.
Ricordiamo che i crediti, rispetto alla propria natura, si distinguono in ordinari (somme dovute a banche r finanziarie per prestiti non rimborsati, somme dovute a privati in seguito a sentenza), esattoriali (debiti verso la Pubblica Amministrazione per i quali agiscono i concessionari della riscossione) ed alimentari (obbligazioni a favore di coniuge, figli, e parenti indigenti disposte dal tribunale).
Può evitare di dover pagare i debiti contratti da suo padre dopo il decesso di quest’ultimo rinunciando all’eredità: ma la rinuncia deve essere incondizionata e riferita all’intera massa ereditaria. In altre parole non può rinunciare solo alla casa. L’esigenza è tanto più realistica quanto maggiore è l’impossibilita che, in vita, venga escusso il genitore debitore.
Può anche optare per l’accettazione con beneficio di inventario: ma in tale ipotesi bisogna essere consapevoli che si tratta di una procedura che, nel tempo, richiede costante attenzione da parte dell’erede e, soprattutto impegno finanziario in onorari notarili.
La valutazione circa la convenienza economica di espropriare la casa del debitore dipende dall’entità del debito e dalla commerciabilità del bene, elemento, quest’ultimo, che influenza anche tempestività e misura del ricavato in sede di vendita all’asta.
22 Maggio 2020 - Ludmilla Karadzic
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