Ingiunzione fiscale finalizzata alla riscossione coattiva di una sanzione amministrativa, per violazione del codice della strada, non pagata nei termini


L'ingiunzione fiscale segue le procedure fissate dal Regio Decreto 639/1910 e non quelle di cui al DPR 602/1973





Ho ricevuto un’ingiunzione dal concessionario che si occupa di riscuotere i tributi per il comune per una vecchia multa di 700 euro e volevo sapere se anche per le ingiunzioni non si possono attivare azioni esecutive prima di 120 giorni se il debito é inferiore ai 1000 euro.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione al pagamento il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o di presentare ricorso se ne sussistono gli estremi. Qualora non risultasse effettuato l’adempimento e non presentato il ricorso, per i debiti fino a mille euro l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) non procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Quella appena esposta è la procedura interna che AdER ha deciso di implementare quando la cartella esattoriale è stata notificata al debitore insolvente, seguita da un avviso di intimazione al pagamento rimasto anch’esso inadempiuto.

Ora, però, solo alcuni Comuni si affidano ad Agenzia delle Entrate Riscossione per escutere l’automobilista che non paga la multa per violazione del Codice della Strada che gli è stata notificata.

Altri Comuni, invece di procedere con iscrizione a ruolo del debito ed il successivo affidamento dello stesso al Concessionario della riscossione, con emissione di una cartella di pagamento a carico del debitore esattoriale inadempiente, scelgono di notificare – all’automobilista a cui è stato inutilmente notificato un verbale di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada – una ingiunzione fiscale che segue le regole fissate dal Regio Decreto 639/1910 (e non le regole di cui al DPR 602/1973) per il quale non sono previsti i 120 giorni di tolleranza, anche se il debito risulta inferiore a mille euro.

22 Agosto 2023 · Giuseppe Pennuto


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