Ingiunzione fiscale per sanzione amministrativa non pagata ed aggravio per omessa comunicazione dati conducente

Il Comune di Rivoli le ha notificato una sanzione amministrativa che lei non ha pagato.












Nel maggio del 2012 mi veniva notificato un verbale per eccesso di velocità con la decurtazione di punti 3 dalla patente della somma di euro 173 e 50 centesimi dal comune di Rivoli. Non pagata nei termini nel mese di settembre mi viene notificato nuovamente da un ente ICA srl per il recupero del credito la somma di € 319.50 + euro 14.50 di spese con scadenza 31/10/2012 pagata in ritardo per miei problemi in quel periodo il 13/11/2012 senza comunicare i dati del conducente (non richiesti con questa seconda notifica).

Il 30 gennaio ritiro in posta un ingiunzione di pagamento della cifra totale di €989.00 con diverse diciture nel foglio allegato.

Non riuscendo a capire a cosa si riferivano questi conti ho chiamato l’ufficio gestione verbali per chiarimenti e mi è stato detto che si riferisce alla mancata comunicazione dei dati del conducente.

Io dal 13/11/2012, per carità in ritardo, nel pagare il verbale ad oggi non ho mai ricevuto nulla dal comune di Rivoli.

Il Comune di Rivoli le ha notificato una sanzione amministrativa che lei non ha pagato. Ha quindi affidato la riscossione coattiva del credito alla società ICA.

Per quanto attiene l’obbligo di comunicare i dati del conducente, se non contestuale (come dovrebbe) al primo verbale che dà notizia della decurtazione dei punti patente, può essere stato notificato successivamente per compiuta giacenza. Per saperne di più deve necessariamente recarsi presso l’ufficio comunale preposto alla riscossione delle sanzioni amministrative e chiedere copia della ricevuta di invio dell’atto.

La prima ingiunzione fiscale, onerata da interessi semestrali di ritardato pagamento della sanzione amministrativa è stata ottemperata in ritardo, e quindi risulta, a tutti gli effetti, come non pagata.

La seconda ed ultima ingiunzione fiscale comprende, molto probabilmente, l’originaria sanzione per eccesso di velocità, la sanzione accessoria per omessa comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione, gli interessi semestrali ad oggi.

Le suggerisco di recarsi presso gli uffici ICA con l’attestato del pagamento effettuato, anche se in ritardo, relativo alla prima ingiunzione fiscale. L’importo già versato deve essere detratto dalla somma pretesa con la seconda ingiunzione fiscale.

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3 Marzo 2016 · Giuseppe Pennuto