Ingiunzione di pagamento già scaduta per multa non pagata – Cosa rischio in concreto?












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Mi è arrivata una raccomandata per una multa presa un anno e mezzo fa, la multa presa sullo scooter per mancata revisione, 700 euro, mi intimano di pagare entro 30 giorni peccato che dal momento di arrivo a casa mia della raccomandata i 30 giorni sono già passati, infatti il documento è datato 20/02/2017, quindi anche se avessi pagato il giorno stesso della ricezione sarei stato in ritardo.

Il foglio è bianco e blu e si chiama in alto a destra INGIUNZIONE FISCALE.

Al centro c’è scritto INGIUNGE di pagare entro 30 giorni dal ricevimento la somma trascorso il termine si valuterà azioni come fermo amministrativo dei beni mobili registrati, pignoramento opresso terzi, esecuzione forzata di immobili di sua proprietà

La mia situazione è questa: non ho niente intestato a me tranne il medesimo scooter a cui è stata fatta la multa, lavoro come consegna pizze e la multa l’ho presa proprio mentre consegnavo (sto cercando di convincere il capo ad aiutarmi a pagarla), non ho casa mia, ma non pago nemmeno affitto in quanto abito in un piccolo appartamento intestato a mia sorella. Non ho beni presso terzi, ho solo questo computer con cui scrivo.

Vorrei pagarla più tardi possibile perché ho delle spese e tra un po’ sarò ricoverato, allo stesso tempo non voglio che aumenti esponenzialmnte, o che mi blocchino per sempre dalla possibilità di aprire conti correnti o che confischino lo scooter con cui lavoro.

Io ho un altra cartella Equitalia di 2000 euro circa prese per multe autobus, ma lo scooter non me l’hanno mai confiscato.

La somma indicata dall’ingiunzione fiscale, inviatale dal Comune la cui polizia municipale accertò, un anno fa, la mancata revisione dello scooter, può essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della raccomandata al destinatario e non entro trenta giorni dalla data in cui è stata confezionata negli uffici comunali preposti.

In caso di inadempimento, il pignoramento di un conto corrente è sempre possibile, teoricamente, anche se non ne viene preclusa l’apertura.

Quasi certo sarà invece il fermo amministrativo dello scooter: a tale proposito la invito a verificare, tramite visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che il provvedimento non sia stato già disposto da Equitalia per il mancato pagamento della cartella esattoriale di duemila euro.

Il fermo amministrativo di un veicolo non consiste nella confisca (o sequestro) del mezzo (cioè non le vengono a ritirare lo scooter) ma semplicemente nel divieto di circolare con quel veicolo. Contravvenendo, si rischiano ulteriori multe in caso di controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza); mentre in caso di incidente con colpa, la rivalsa nei suoi riguardi per l’importo versato al danneggiato, da parte della compagnia con cui è assicurato lo scooter sottoposto a fermo amministrativo, è cosa sicura.

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22 Marzo 2017 · Giuseppe Pennuto

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