Assai stano che il Comune di Milano pretenda oggi il pagamento dell’IMU per le annualità che vanno dal 2013 al 2016: il rischio è che negli anni scorsi siano già state notificate ingiunzioni singole per ciascun anno nei termini di legge decadenziali (magari il destinatario non ne ha contezza in quanto le ingiunzioni potrebbero essere state notificate per compiuta giacenza, presso l’Ufficio Postale o l’Albo Pretorio comunale, in occasione di una temporanea assenza dal luogo di residenza abituale, con l’avviso di inizio giacenza andato, purtroppo, smarrito) e, dunque, potrebbe anche darsi che l’ingiunzione di pagamento notificata recentemente per le annualità che vanno dal 2013 al 2016 sia del tutto regolare e non decaduta in quanto le precedenti ingiunzioni notificate per compiuta giacenza hanno interrotto il termine decadenziale (o prescrittivo).
Converrebbe, dunque, recarsi presso l’ufficio comunale preposto alla gestione delle imposte comunali per chiedere l’esibizione, in copia, della documentazione inerente le notifiche delle pretese di pagamento IMU eventualmente effettuate, dagli uffici comunali, negli anni scorsi.
Comunque, tornando al merito della questione, qualora la pretesa risulti effettivamente viziata da decadenza (o prescrizione, se si preferisce), confermiamo che lo strumento adatto alla bisogna è il ricorso amministrativo in autotutela, che va presentato agli uffici comunali nei termini temporali previsti per il ricorso giudiziale o per il pagamento di quanto richiesto (60 giorni).
Tuttavia, va ricordato che se entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione il Comune non dispone ufficialmente lo sgravio delle imposte pretese per intervenuta decadenza (prescrizione) dei tempi di notifica, bisogna comunque presentare, se si intende proseguire nella contestazione di esigibilità dell’IMU, reclamo giudiziale alla Commissione Tributaria Provinciale, dal momento che la presentazione di un ricorso amministrativo (in autotutela o gerarchico) non sospende i termini (60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione) previsti per la proposizione del ricorso giudiziale alla CTP.
26 Marzo 2023 · Paolo Rastelli