DOMANDA
Vivo in un condominio, e da alcuni mesi ho della muffa in camera. Questo problema è nato dopo che i condomini del piano superiore al mio hanno effettuato dei lavori di rifacimento. Ho intenzione di far effettuare una perizia da un tecnico per valutare i danni e la loro causa. Quale sarebbe la differenza tra i vari tipi di perizia che esistono e quale mi conviene far fare?Ho letto che in questi casi ci sarebbe una procedura apposta mediante tribunale, ma ci vorrebbero molti mesi e costerebbe, ecco perché vorrei prima fare una perizia autonoma
RISPOSTA
La scelta ottimale, al fine di evitare di promuovere un’azione legale nei confronti di terzi incolpevoli (la comparsa della muffa in occasione dei lavori effettuati dal condomino che occupa il pieno superiore potrebbe essere solo una sfortunata coincidenza) è quella di chiedere al giudice adito un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP): l’articolo 696 del codice di procedura civile, stabilisce, infatti, che chiunque abbia urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale che può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Poiché il consulente tecnico è scelto dal giudice, l’ATP ha il notevole pregio di evitare, nella stragrande maggioranza dei casi, la richiesta di successive e ulteriori Consulenze Tecniche di Ufficio (CTU), finalizzate ad individuare la responsabilità del danno e la sua quantificazione economica, con rilevante risparmio di tempo e di anticipo di spese per operazioni tecnico peritali a carico dell’attore. Qualora, invece, si voglia procedere con perizie di parte, bisogna sapere che, in Tribunale, può essere presentata una perizia tecnica semplice, asseverata o giurata. La perizia semplice è un documento contenente la relazione scritta e firmata da un professionista abilitato (iscritto ad un albo professionale): la perizia viene elaborata in base a informazioni pervenute tramite ispezioni e sopralluoghi compiuti dal professionista incaricato o informazioni direttamente fornite dal committente. Il termine semplice si riferisce al fatto che non sono necessarie asseverazioni sul contenuto del testo redatto: in altre parole, il professionista abilitato non viene, infatti, ritenuto responsabile della veridicità delle conclusioni a cui è giunto su incarico del committente. La perizia asseverata, al contrario della semplice, deve necessariamente avere la certificazione da parte del professionista incaricato a redigerla. Il tecnico abilitato dunque, in questo caso, si assume la responsabilità della veridicità e della correttezza delle informazioni raccolte, nonché delle conclusioni a cui è pervenuto. In altre parole, il contenuto della perizia deve contenere dati necessariamente corrispondenti al vero. Cioè, il ruolo del tecnico incaricato di redigere la perizia non è solo quello della mera raccolta di dati o redazione del testo ma anche di professionalità e correttezza nell’eseguire il suo compito: circostanza che viene attestata tramite dichiarazione ufficiale da presentare nella perizia stessa. sotto la propria personale responsabilità. Il professionista incaricato, risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti. La perizia giurata contiene gli stessi dati presenti nella perizia asseverata, compresa la dichiarazione di certificazione di veridicità del documento redatto. La differenza è che il tecnico abilitato deve anche sottoscrivere la relazione davanti a un pubblico ufficiale, o un notaio o un cancelliere del tribunale. Con la perizia giurata, il professionista incaricato si espone alla violazione dell’articolo 483 del codice penale secondo il quale chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Naturalmente i costi di una perizia di parte sono direttamente proporzionali alla propria affidabilità che, a sua volta, è progressivamente maggiore rispettivamente in caso di perizia semplice, asseverata e giurata.
10 Dicembre 2024 - Lilla De Angelis