Con la Legge 205/2017 (articolo 1, commi da 4 a 10) è stato previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, limitandone però l’ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e con scadenza successiva al primo gennaio 2020 per il settore idrico.
A decorrere dal primo gennaio 2020 con la legge 160/2019 è stato stabilito che anche il diritto del cliente – al rimborso di eventuali oneri fatturati in eccesso o dovuti dal gestore e non versati – si prescrive in un biennio.
Il sistema di indennizzo automatico per i ritardi nella fatturazione riconducibile al gestore della fornitura idrica è attivo a partire dal primo gennaio 2017.
Quindi, per tutte le bollette acqua emesse a partire dal primo gennaio 2020 la prescrizione per richiedere gli indennizzi automatici è biennale. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, la prescrizione del diritto del cliente di richiedere gli indennizzi automatici per ritardi di fatturazione non versati dal gestore si prescrivono in cinque anni, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile.
Tornando al merito della domanda, non risulta ancora prescritto il diritto del cliente di pretendere gli indennizzi automatici per i consumi idrici fatturati in ritardo a partire dal primo gennaio 2018 e per il 2019 (prescrizione quinquennale), mentre, alla data di oggi 17 settembre 2023, risulta prescritto il diritto del cliente di pretendere gli indennizzi automatici a cui egli avrebbe avuto diritto per i ritardi di fatturazione verificatisi nell’anno 2020 (prescrizione biennale).
17 Settembre 2023 · Annapaola Ferri