Indebita percezione di erogazioni pubbliche


Quando l’indebita percezione di erogazioni pubbliche non supera i 3.999,96 euro il codice penale non prevede reclusione, ma solo una sanzione





Ho fatto richiesta di ticket sanitario per esenzione reddito (E02), mi sono accorto di non averne diritto per l’anno di riferimento ma fortunatamente non ho usufruito dell’esenzione perché non ho avuto a che fare col sistema sanitario. A cosa vado incontro? Quali sanzioni in caso?

Quando chiediamo allo Stato l’erogazione di contributi o l’esenzione da partecipare ai costi del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), siamo solitamente chiamati a fornire una dichiarazione sostitutiva di atto Notorio (indicata anche come Autocertificazione) resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000, assumendoci la responsabilità penale derivante dalla violazione dell’articolo 76 del citato decreto.

L’Articolo 76 DPR 445/2000 stabilisce che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale é aumentata da un terzo alla metà.

L’articolo del codice penale a cui fa implicitamente riferimento l’articolo 76 del DPR 445/2000 è l’articolo 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) in base al quale, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per fortuna, quando l’indebita percezione di erogazioni pubbliche non supera i 3.999,96 euro – l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere nonché l’omissione di informazioni dovute – integra esclusivamente un illecito amministrativo e la violazione dell’articolo 76 del DPR 445/2000 si risolve in una sanzione amministrativa comminabile dal giudice penale che potrà variare da un minimo di 5.164 euro ad un massimo di 11.998,88 euro, senza applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Come abbiamo visto, se l’indebito è pari a zero, la sanzione amministrativa derivante dall’applicazione del codice penale sarà almeno pari a 5.164 euro, che, in base all’articolo 76 del DPR 445/2000 va aumentata da un terzo alla metà.

Pertanto, nel caso migliore, la sanzione amministrativa a carico del dichiarante che non percepito indebiti a seguito di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mendace e/o omissiva, sarà pari a 6.885,33 euro.

Qualora, l’indebito percepito fosse stato non nullo, alla sanzione amministrativa si aggiungerebbe anche l’obbligo di restituzione dell’importo indebitamente percepito dal momento che l’articolo 75 del DPR 445/2000 aggiunge che qualora dalle attività di controllo e verifica delle dichiarazioni rese emergesse la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrebbe dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

7 Dicembre 2022 · Patrizio Oliva


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