Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Articolo 316 ter c.p.: niente reclusione se l'indebito non supera i 3999,96 euro - Solo una sanzione amministrativa con un minimo di 5.164 euro







L’art 316 ter del codice penale stabilisce che quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3 mila e 999,96 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Vorrei capire, se io ho indebitamente percepito ad esempio 500 euro, dovrò pagare la sanzione amministrativa di 1500 euro, o devo pagare comunque il minimo, ossia 5164? E la denuncia penale c’è solo se la somma percepita supera i 3999,96 o ci può essere anche per importi minori? Questo perché l’anno scorso nel fare Isee ho involontariamente omesso un dato, che comunque se inserito avrebbe modificato di pochissimo il calcolo Isee.

BEGINNISH

Chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione e con una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (senza reclusione) e la sanzione applicata non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ciò vuol dire che per tutti coloro che hanno commesso il reato Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, indipendentemente dell’indebito conseguito, la sanzione minima è di 5.164 euro e la massima di 25.822 euro. Per chi, ad esempio, ha conseguito un indebito di 3.999,96 euro la sanzione amministrativa applicata non potrà essere superiore a 11.999,88 euro. In altre parole, se vogliamo, possiamo dedurre che chi abbia conseguito un indebito non superiore a 3.999,96 la sanzione amministrativa comminabile dal giudice penale potrà andare da un minimo di 5.164 euro ad un massimo di 11.998,88 euro.

Nella parte iniziale dell’articolo citato, leggiamo: chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con …..

Quindi, la denuncia penale c’è e/o ci sarà se, e solo se, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche supera i 3.999,96 euro altrimenti l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere nonché l’omissione di informazioni dovute che comportano indebiti integra esclusivamente l’illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

STOPPISH

6 Dicembre 2022 · Marzia Ciunfrini


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