Inarcassa » Bonus di 600 Euro per ingegneri ed architetti (ex articolo 44 decreto legge 18/2020) la cui attività è stata danneggiata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Emergenza coronavirus o virus covid19, indennità Coronavirus Covid-19, indennità prestiti liquidità e contributi a fondo perduto Coronavirus












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Da ieri è disponibile sul sito Inarcassa la procedura per richiedere il bonus in oggetto: nei giorni scorsi, se ho letto bene, le informazioni presenti sul sito della Cassa indicavano come necessaria per l’accesso al beneficio la regolarità contributiva 2019: ora invece, nell’apposita sezione, è presente una nota che riporta: “L’indennità sarà riconosciuta ai professionisti in regola con gli adempimenti dichiarativi e nel rispetto dei limiti reddituali previsti.”.

Ho preso anche lettura del testo di legge, tuttavia non capisco a cosa esattamente si riferisce la nuova annotazione scritta dal ente di previdenza.

In pratica, Inarcassa vuole veicolare il messaggio secondo il quale non saranno accolte le domande dei professionisti che hanno omesso a Inarcassa – se dovuta – la dichiarazione relativa all’anno 2018, anno sul quale si basa la valutazione reddituale per attribuire il beneficio.

Infatti, potranno beneficiare dell’indennità di 600 euro (cosiddetta indennità Covid19):

  1. i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, NON SUPERIORE A 35.000 EURO la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  2. i professionisti che nell’anno di imposta 2018 abbiano percepito un REDDITO COMPLESSIVO, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione COMPRESO TRA 35.000 EURO e 50.000 EURO e abbiano CESSATO O RIDOTTO O SOSPESO la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

2 Aprile 2020 · Tullio Solinas

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)