IMU dopo la separazione – A chi spetta pagare l’Imposta Municipale Unica (IMU) relativa alla casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli?


L’assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, è effettuata a titolo di diritto di abitazione





Nel caso che due coniugi cointestatari di un immobile si separano consensualmente e l’immobile rimane affidato con i figli ad uno dei coniugi, mentre l’altro coniuge si chiama la residenza altrove, quest’ultimo deve pagare la tassa sull’immobile come seconda casa o nulla é dovuto visto che l’immobile rimane affidato al ex coniuge dalla separazione consensuale convalidata dal tribunale?

La questione è regolata dall’articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge 16/12, secondo il quale, ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Come confermato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012, soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immobile oppure il titolare del diritto di abitazione, quando l’unità abitativa risulta gravata dal diritto di abitazione.

Tuttavia, dal primo gennaio 2014, per effetto della legge di stabilità 2014, sono esenti dal pagamento dell’IMU i soggetti passivi che risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in immobili accatastati nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze, quindi sia i proprietari che i titolari di diritto di abitazione (ovvero il coniuge assegnatario della casa familiare).

L’esenzione dell’IMU è stata inoltre estesa al soggetto che pur non risiedendovi anagraficamente e non dimorandovi abitualmente, risulta proprietario della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

Più sinteticamente è stato introdotto il concetto di abitazione principale definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo (il proprietario o il titolare del diritto di abitazione) e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. E’ stata assimilata per legge all’abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice – che costituisce, come già accennato, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Infine, è stato stabilito che l’IMU per l’abitazione principale non è dovuta e che sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni, cosiddette di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In conclusione, non sono tenuti al pagamento dell’IMU sia il proprietario (o il comproprietario) dell’appartamento assegnato dal giudice al coniuge in sede di separazione legale o divorzio, sia il coniuge assegnatario (anche se comproprietario) che nell’appartamento risiede. Beninteso se l’unità abitativa non risulta accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

10 Gennaio 2022 · Giorgio Valli


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