Due coniugi possiedono ciascuno un immobile in due Comuni diversi – Sotto quali condizioni possono evitare di versare l’IMU per entrambi?





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Ho una appartamento, catastalmente A2, di mia proprietà nel quale ho la residenza anagrafica/fiscale ma nel quale non vi dimoro mai: dimoro abitualmente invece presso l’appartamento di mia moglie (catastale A2), situato in un altro Comune, che è interamente di sua proprietà, presso il quale lei ha la residenza anagrafica e vi dimora sempre (assieme a me).

Fino all’acconto del 2020, compreso, io e mia moglie li abbiamo considerati ciascuno come prima casa. Io non ho versato quindi acconto IMU per il mio appartamento. Mia moglie altrettanto per il suo.

Ciò in considerazione della Circolare del Ministero delle Finanze n.3/DF del 18/05/2012 nella quale è scritto che due coniugi, residenti in Comuni diversi, potevano considerare come 1° casa l’appartamento con residenza di loro proprietà, ciascuno per il suo, e quindi erano esenti dal pagamento dell’IMU.

Ora mi pare che Corte Cassazione Ordinaria con sentenza 20130 del 24/09/2020 ha superato tale impostazione sentenziando che per avere diritto all’esenzione IMU, su prima casa, occorre che vi sia la contemporaneità di due requisiti: la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Atteso che la non dimora mia nel mio appartamento è facilmente dimostrabile analizzando le bollette di gas e luce che segnano sempre zero.

Secondo voi devo quindi dichiarare e quindi pagare l’IMU sul mio appartamento in quanto non vi dimoro anche se ho la residenza anagrafica?

L’importo IMU che eventualmente dovrei pagare entro il 16/12/2020 potrebbe essere commisurato al periodo che va dal 24/09/2020 al 31/12/2020, cioè in frazione di anno? Oppure al 16/12/2020, che è il saldo, dovrei pagare l’intero importo annuo?

La Sentenza della Cassazione di cui sopra è cioè retroattiva fino al primo gennaio 2020 oppure ha valore dal giorno dopo della sua pubblicazione?

Se pago l’IMU sul mio appartamento inibisco la possibile interpretazione che potrebbe portare a chiedere da parte del Comune, retroattivamente, le IMU non pagate da mia moglie, che essendo nel mio nucleo famigliare, avrebbe dovuto pagare sul mio appartamento (pur non avendone la residenza e nemmeno la dimora)?

Anche nella circolare MEF da lei citata (3/DF 2012) alle pagine 10 ed 11 veniva riportato che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In altri termini il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l’ ICI. La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all ‘applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Pertanto, la sua interpretazione circa il fatto che la circolare 3/DF 2012 consentisse una interpretazione elusiva dell’IMU è assolutamente arbitraria e priva di ogni fondamento giuridico. In pratica, già in quella circolare veniva chiarito che due coniugi possono ben possedere ciascuno un immobile in due comuni diversi (per ragioni di lavoro o altro), ma per ottenere per entrambi l’esenzione IMU, doveva essere garantita la dimora del proprietario in ciascuno degli appartamenti (ad esempio, il marito per motivi di lavoro, era costretto e risiedere e dimorare nel proprio appartamento ubicato in un Comune diverso da quello in cui la moglie risultava essere proprietaria dell’unità abitativa di residenza).

Quindi nulla di nuovo sotto il sole, con la sentenza della Corte di Cassazione 20130/2020: purtroppo lei evade l’IMU dovuta da anni. Può decidere di iniziare a pagare dal 2020 (intera annualità) e poi incrociare la dita nella speranza che nel 2021 non le vengano notificati avvisi di accertamento per le annualità precedenti (dal 2016 al 2019).

STOPPISH

10 Dicembre 2020 · Piero Ciottoli

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