Impugnazioni delle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di uno degli eredi legittimari


DOMANDA

Vorrei conoscere qualcosa in più sulla collazione, sugli eredi legittimari, nonchè sulle eventuali azioni di riduzione conseguenti

RISPOSTA

La collazione è un istituto del diritto delle successioni italiano (artt. 737-751 c.c.) che obbliga coniuge, figli e discendenti che accettano l’eredità a conferire (restituire) alla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione in vita dal defunto. Serve a garantire l’uguaglianza tra coeredi, considerando tali donazioni come anticipi di eredità.

Ricordiamo che gli eredi legittimari sono i soggetti a cui la legge italiana riserva obbligatoriamente una quota del patrimonio ereditario (la “quota di legittima”), anche in presenza di un testamento contrario. Secondo l’art. 536 del Codice Civile, i legittimari sono il coniuge (o unito civile), i figli (e loro discendenti) e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori o nonni).

In più, va aggiunto che:

– se uno dei coeredi ha ricevuto in vita una donazione dal de cuius, di solito, gli altri coeredi risultano lesi nella quota di legittima se non si procede alla collazione;

– la collazione può essere evitata solo quando il testatore dispensa il donatario dalla collazione (nel testamento), purché, naturalmente, il valore della donazione stessa, quantificato al momento del decesso del donante (cassazione 20041/2016), rientri nella quota disponibile al defunto.

– la Corte di Cassazione, con la sentenza 10478/2015, ha stabilito che la collazione è disciplinata dalla legge come una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento.

– Se la controparte A (attrice) ha avviato azione di riduzione della quota di legittima attribuita a B (convenuto), i soggetti A e B, nonché gli altri coeredi legittimari, in virtù dell’azione giudiziale promossa da A dovranno collazionare le donazioni ricevute in vita dal de cuius altrimenti non si potrà valutare chi e in quale misura, fra gli eredi, dovrà ridurre la quota assegnatagli per testamento dal de cuius.

– La donazione effettuata in vita a favore di uno dei futuri coeredi è contestabile nei 10 anni successivi all’apertura della successione del donante per quanto attiene la divisione ereditaria.

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28 Aprile 2026