DOMANDA
L’impugnazione di una donazione effettuata dalla de cuius nell’anno 2005 nei confronti di uno degli eredi legittimari si può eccepire ora in un giudizio di riduzione per lesione di legittima o sono passati più di 20 anni?
RISPOSTA
I legittimari (coniuge, figli o ascendenti del de cuius) che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.
L’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire (Corte di Cassazione sentenza 8510/2018).
I termini di prescrizione del diritto del coerede non donatario di impugnare la donazione effettuata in vita dal donante a favore di uno degli eredi (più correttamente, per avviare azione di riduzione della quota di eredità lasciata all’erede donatario, che tenga conto anche di quanto da lui già ricevuto a titolo donativo) decorrono, ovviamente, dalla data del decesso del donante e non dalla data in cui la donazione fu effettuata (più di venti anni fa).